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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13151/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il personale scolastico assunto con una pluralità di contratti a tempo determinato. La Corte d'appello aveva, da un lato, riconosciuto in parte il diritto al computo integrale dei servizi pre-ruolo ai fini della progressione economica e della ricostruzione di carriera; dall'altro, aveva riconosciuto in alcune posizioni anche il risarcimento del danno da illegittima reiterazione del termine, mentre aveva negato tale voce di danno per i lavoratori già stabilizzati o per quelli la cui posizione non risultava accertata. Il Ministero ricorreva per cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso la disciplina della progressione stipendiale spettante al lavoratore a termine con quella, diversa, della ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo, applicando in modo erroneo la clausola 4 dell'Accordo quadro e la normativa interna sulla ricostruzione della carriera. I lavoratori proponevano ricorso incidentale con sei motivi: chiedevano il riconoscimento del danno anche per i lavoratori stabilizzati, contestavano la motivazione sul mancato riconoscimento del danno non patrimoniale e del danno ulteriore, lamentavano l'omessa pronuncia per alcuni lavoratori per i quali la posizione lavorativa non era stata chiarita, censuravano la declaratoria di inammissibilità della domanda sulla ricostruzione di carriera anche ai fini previdenziali e il mancato adeguamento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deducevano violazione del giudicato interno in relazione al rigetto della domanda risarcitoria di una lavoratrice e contestavano il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero. Ha accolto solo il terzo motivo del ricorso incidentale limitatamente alle posizioni di tre lavoratori, rilevando che la Corte d'appello aveva respinto la domanda risarcitoria senza un'adeguata motivazione sulla loro situazione lavorativa, e ha quindi cassato la sentenza sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese relative a tali posizioni. Il resto del ricorso incidentale è stato rigettato. Le spese fra Ministero e i restanti ricorrenti incidentali sono state compensate. È stato altresì dato atto, per i ricorrenti incidentali non esentati, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Rileva sia per la tutela del lavoratore a termine sul piano retributivo, sia per il successivo riconoscimento dell'anzianità in sede di ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo, ma i due piani non sono sovrapponibili.

  • artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente e ATA immesso in ruolo, con riconoscimento solo parziale dell'anzianità pregressa secondo la normativa interna.

  • art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Richiamato come base del criterio contrattuale che parametrava la retribuzione del personale a tempo determinato a quella iniziale del personale di ruolo.

  • clausola 5 punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La reiterazione illegittima dei contratti a termine nel settore scolastico, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza, può essere sanzionata con la stabilizzazione e con il risarcimento di eventuali danni ulteriori, a carico del lavoratore l'onere di allegazione e prova.

  • artt. 5 e 6 impegno 4 e art. 24 della Carta Sociale europea

    Invocati dai ricorrenti incidentali a sostegno della richiesta di tutela risarcitoria, ma ritenuti non idonei a fondare un diverso esito nel caso concreto.

  • artt. 112, 132, comma 1, n. 4, 345, 325, 329, 340, 2938 e 2796 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi incidentali per vizi di ultrapetizione, omessa pronuncia, motivazione apparente, preclusioni e prescrizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, salvo la mancata motivazione sulla posizione di alcuni lavoratori.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Usato come parametro dei vizi denunciati in ricorso principale e incidentale, ma molte censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato nei confronti dei ricorrenti incidentali non esenti dal versamento, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la tutela per abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato va distinta dalla successiva ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo: si tratta di pretese diverse, con presupposti costitutivi e discipline applicabili non coincidenti.
  • Per il personale docente e ATA, l'anzianità maturata con contratti a termine può rilevare sia ai fini della progressione economica nel rapporto a termine, sia, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, per la ricostruzione della carriera; il giudice deve però applicare, rispettivamente, la disciplina contrattuale e quella legale propria di ciascuna fattispecie.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando, per difetto di specificità, non consente di distinguere le posizioni dei diversi lavoratori e di verificare la concreta fattispecie dedotta.
  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione intervenuta a seguito del sistema di reclutamento previgente può costituire misura idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso dei contratti a termine; resta comunque proponibile la domanda di risarcimento per danni ulteriori, ma il lavoratore deve allegarli e provarli specificamente.
  • La domanda risarcitoria può essere rigettata solo all'esito di una motivazione che dia conto della concreta posizione del lavoratore e dei presupposti dell'eventuale abuso; il mero rilievo della mancata chiarificazione della posizione lavorativa, senza ulteriore sviluppo argomentativo, integra vizio censurabile.
  • La prescrizione e le preclusioni processuali devono essere dedotte e valutate in base al contenuto effettivo delle domande e dei motivi di impugnazione; non è configurabile ultrapetizione se il giudice di primo grado ha già rigettato la domanda sul punto, senza formarsi giudicato interno favorevole alla parte istante.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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