Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente strumentale regionale aveva agito contro il proprio datore di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni, anche all'immagine e da demansionamento, dopo avere contestato l'illegittimità di una procedura di selezione interna per il conferimento di posizioni di coordinamento e organizzazione e di un'ulteriore procedura per incarichi di alta professionalità. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il danno da perdita di chance. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio per mancata partecipazione dei dipendenti nominati agli incarichi, ritenuti litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 13 del contratto collettivo, sostenendo che la scelta dei candidati spettava al datore di lavoro in modo discrezionale e che non occorresse una comparazione motivata tra tutti gli aspiranti; 3) in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo, perché la liquidazione del danno da perdita di chance non avrebbe considerato l'esistenza di altri dipendenti astrattamente legittimati a partecipare alla selezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse un vizio di contraddittorio, perché la domanda del lavoratore era solo risarcitoria e non tendeva a rimettere in discussione l'assegnazione degli incarichi ai dipendenti prescelti, i quali non avevano quindi interesse a partecipare al giudizio né erano litisconsorti necessari. Ha poi confermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la scelta dei dipendenti cui attribuire posizioni organizzative deve essere preceduta da una preventiva specificazione dei criteri di selezione e da una valutazione comparativa degli aspiranti, da illustrare nella motivazione dell'atto finale. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sull'omesso esame del fatto decisivo, sia per la doppia conforme sia perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito; inoltre non era stato contestato che dagli atti non risultasse la presentazione di domande da parte degli altri dipendenti astrattamente legittimati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per escludere che la partecipazione del magistrato istruttore al collegio di appello integrasse, nel caso, un'ipotesi di astensione obbligatoria

  • art. 52 c.p.c.

    la mancata proposizione di istanza di ricusazione preclude di regola la deduzione in cassazione della violazione dell'obbligo di astensione

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere un preteso difetto di contraddittorio, ma ritenuto non violato perché i dipendenti prescelti non erano litisconsorti necessari

  • art. 103 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 102 c.p.c., ma ritenuto inconferente rispetto a una domanda meramente risarcitoria

  • art. 1175 c.c.

    il dovere di buona fede e correttezza impone, nella selezione per incarichi nel pubblico impiego privatizzato, comparazione tra aspiranti e adeguata motivazione

  • art. 1375 c.c.

    come sopra, impone trasparenza e motivazione nella procedura selettiva interna

  • art. 13 C.C.R.L.

    richiamato dalla ricorrente come base contrattuale dei criteri di selezione, ma letto in modo conforme all'obbligo di comparazione e motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nel caso di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 41 Cost.

    citato per distinguere la libertà d'impresa del datore privato dal dovere di buon andamento dell'amministrazione pubblica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la scelta dei dipendenti cui attribuire incarichi o posizioni organizzative deve essere sorretta da criteri preventivamente specificati, applicati mediante valutazione comparativa degli aspiranti e illustrati nella motivazione del provvedimento finale.
  • La domanda del lavoratore che mira al solo risarcimento del danno da illegittima selezione non comporta, di regola, la necessaria partecipazione al giudizio dei dipendenti prescelti, se la decisione non incide sulla loro posizione giuridica in modo diretto.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., restando consentito solo il controllo per i motivi ammessi dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sull'omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • La mancata deduzione tempestiva della ricusazione impedisce, di regola, di far valere in cassazione la sola violazione dell'obbligo di astensione del magistrato, salvo il caso di un personale interesse del giudice nella causa.

Come è indicizzato

MaterieDomanda di risarcimento per selezione interna e progressione professionaleImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.