Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente strumentale regionale aveva agito contro il proprio datore di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni, anche all'immagine e da demansionamento, dopo avere contestato l'illegittimità di una procedura di selezione interna per il conferimento di posizioni di coordinamento e organizzazione e di un'ulteriore procedura per incarichi di alta professionalità. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il danno da perdita di chance. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio per mancata partecipazione dei dipendenti nominati agli incarichi, ritenuti litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 13 del contratto collettivo, sostenendo che la scelta dei candidati spettava al datore di lavoro in modo discrezionale e che non occorresse una comparazione motivata tra tutti gli aspiranti; 3) in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo, perché la liquidazione del danno da perdita di chance non avrebbe considerato l'esistenza di altri dipendenti astrattamente legittimati a partecipare alla selezione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse un vizio di contraddittorio, perché la domanda del lavoratore era solo risarcitoria e non tendeva a rimettere in discussione l'assegnazione degli incarichi ai dipendenti prescelti, i quali non avevano quindi interesse a partecipare al giudizio né erano litisconsorti necessari. Ha poi confermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la scelta dei dipendenti cui attribuire posizioni organizzative deve essere preceduta da una preventiva specificazione dei criteri di selezione e da una valutazione comparativa degli aspiranti, da illustrare nella motivazione dell'atto finale. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sull'omesso esame del fatto decisivo, sia per la doppia conforme sia perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito; inoltre non era stato contestato che dagli atti non risultasse la presentazione di domande da parte degli altri dipendenti astrattamente legittimati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato solo per escludere che la partecipazione del magistrato istruttore al collegio di appello integrasse, nel caso, un'ipotesi di astensione obbligatoria
la mancata proposizione di istanza di ricusazione preclude di regola la deduzione in cassazione della violazione dell'obbligo di astensione
invocato per sostenere un preteso difetto di contraddittorio, ma ritenuto non violato perché i dipendenti prescelti non erano litisconsorti necessari
invocato insieme all'art. 102 c.p.c., ma ritenuto inconferente rispetto a una domanda meramente risarcitoria
il dovere di buona fede e correttezza impone, nella selezione per incarichi nel pubblico impiego privatizzato, comparazione tra aspiranti e adeguata motivazione
come sopra, impone trasparenza e motivazione nella procedura selettiva interna
richiamato dalla ricorrente come base contrattuale dei criteri di selezione, ma letto in modo conforme all'obbligo di comparazione e motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nel caso di doppia conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
art. 41 Cost.
citato per distinguere la libertà d'impresa del datore privato dal dovere di buon andamento dell'amministrazione pubblica
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la scelta dei dipendenti cui attribuire incarichi o posizioni organizzative deve essere sorretta da criteri preventivamente specificati, applicati mediante valutazione comparativa degli aspiranti e illustrati nella motivazione del provvedimento finale.
- La domanda del lavoratore che mira al solo risarcimento del danno da illegittima selezione non comporta, di regola, la necessaria partecipazione al giudizio dei dipendenti prescelti, se la decisione non incide sulla loro posizione giuridica in modo diretto.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., restando consentito solo il controllo per i motivi ammessi dall'art. 348-ter c.p.c.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sull'omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- La mancata deduzione tempestiva della ricusazione impedisce, di regola, di far valere in cassazione la sola violazione dell'obbligo di astensione del magistrato, salvo il caso di un personale interesse del giudice nella causa.
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