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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13237/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente previdenziale, già addetto al servizio di portierato di uno stabile con alloggio di servizio, aveva chiesto di accertare il proprio diritto di opzione all'acquisto dell'alloggio occupato, sostenendo che l'immobile fosse stato dismesso e venduto nell'ambito della privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo non provato il presupposto della cessazione del servizio di portierato. In cassazione il ricorrente denunciava, da un lato, violazione dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 351/2001 conv. in l. n. 410/2001 e dell'art. 43, comma 19, l. n. 388/2000, sostenendo che la norma riconosce il diritto d'opzione anche ai portieri degli stabili oggetto di vendita e che il requisito della cessazione del servizio sarebbe comunque in re ipsa nella dismissione dell'immobile; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo, perché la mancata prosecuzione del servizio di portierato da parte dell'ente renderebbe provato il presupposto richiesto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 3, comma 6, d.l. n. 351/2001 nel senso che l'espressione "eliminazione del servizio di portineria" non si riferisce alla mera cessazione, per il proprietario originario, della gestione del servizio, ma alla cessazione della destinazione dell'alloggio al servizio di portineria. Ne consegue che, ai fini del diritto di opzione del portiere, occorre accertare se l'alloggio sia rimasto vincolato all'uso di portineria dopo l'alienazione oppure se tale destinazione sia cessata. Poiché la corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova sulla cessazione della destinazione dell'alloggio a servizio di portineria, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata ritenuta non decisiva e comunque infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 351/2001 conv. in L. n. 410/2001

    "I diritti di opzione ... spettano anche ... ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria"

    Il diritto di opzione del portiere sussiste solo se, dopo la vendita, cessa la destinazione dell'alloggio al servizio di portineria; non basta la mera cessazione, per l'ente alienante, della gestione del servizio.

  • art. 43, comma 19, L. n. 388/2000

    Richiamato per evidenziare la disciplina del mantenimento in servizio dei portieri degli stabili dismessi e il coordinamento con la tutela riconosciuta dalla norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

  • art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

    La disposizione va interpretata secondo il significato proprio delle parole, in connessione tra loro, così da salvaguardarne il valore normativo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il dedotto omesso esame di un fatto storico è stato escluso perché il fatto indicato non era decisivo alla luce della corretta interpretazione della norma applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle norme attributive di diritti di opzione in caso di dismissione di immobili pubblici, non è consentito attribuire alla previsione un significato che ne svuoti di contenuto il requisito ulteriore espressamente richiesto dalla legge.
  • L'espressione "eliminazione del servizio di portineria" deve essere intesa come cessazione della destinazione dell'alloggio al servizio di portineria, e non come semplice cessazione, per l'originario proprietario, della gestione del servizio.
  • Il diritto di opzione del portiere per l'acquisto dell'alloggio di servizio presuppone un accertamento in fatto sulla persistenza o meno della destinazione dell'alloggio a portineria dopo l'alienazione dello stabile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto evocato dalla parte non è decisivo alla luce della corretta interpretazione della norma applicabile o quando il giudice di merito ha comunque esaminato il punto decisivo della controversia.

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