Cassazione Civile, Ordinanza n. 13242/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui un'università pubblica aveva disposto la cessazione dal servizio di un dipendente alla data del 1.7.2009 per raggiungimento del limite massimo di età, in applicazione del c.c.n.l. comparto università. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale cessazione e il riconoscimento del diritto a permanere in servizio fino al 30.9.2009, invocando una disciplina legislativa che, a suo dire, consentiva la proroga del rapporto sino alla prima finestra utile di accesso al trattamento pensionistico, coincidente con il conseguimento del requisito contributivo minimo. In cassazione deduceva: violazione delle norme invocate a sostegno del diritto alla permanenza in servizio; omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme processuali sul corrispondente oggetto della domanda, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato di confrontarsi con il fondamento normativo dedotto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, tra le stesse parti, era intervenuta altra pronuncia definitiva che aveva reso incontestabile un successivo licenziamento disciplinare con effetti retrodatati al 1.9.2000; di conseguenza, la domanda volta a procrastinare la cessazione del rapporto al 1.10.2009 era ormai priva di utilità concreta, poiché il rapporto si era già estinto in via definitiva per effetto del licenziamento disciplinare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che, essendo ormai definitivo tra le parti l'effetto risolutorio derivante dal successivo licenziamento disciplinare retrodatato al 1.9.2000, fosse inutilmente proponibile la discussione sulla legittimità della cessazione per raggiunti limiti di età al 1.7.2009 o sulla pretesa proroga fino al 30.9.2009. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'inammissibilità discendeva da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria o rigetto.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis, d.l. n. 248/2007
convertito in legge n. 31/2008
invocato dal ricorrente come base del diritto alla permanenza in servizio fino alla prima finestra utile di accesso alla pensione; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, n. 2, lett. b), legge n. 247/2007
richiamato dal ricorrente a sostegno della proroga del rapporto sino al conseguimento del requisito contributivo minimo; il relativo scrutinio resta assorbito dall'inammissibilità.
art. 41, comma 1, lett. a), c.c.n.l. Comparto Università del 16.10.2008
richiamato dalla Corte territoriale come base contrattuale della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
art. 97 Cost.
richiamato per affermare la specialità del pubblico impiego privatizzato e la conseguente automatica estinzione del rapporto al compimento dell'età massima, secondo il ragionamento della Corte d'appello.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
norma processuale invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per censurare l'asserita omissione di pronuncia sul fondamento normativo della domanda.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella doglianza sul preteso mancato esame della domanda.
richiamato per dedurre nullità della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
la Corte esclude la sua applicazione perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta e non originaria, né coincide con il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga una decisione definitiva che renda irreversibile l'effetto estintivo del rapporto per una causa autonoma e anteriore rispetto al thema decidendum, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve sussistere fino alla decisione: se la pronuncia richiesta non potrebbe comunque incidere sulla situazione sostanziale per effetto di un diverso titolo estintivo già definitivamente accertato, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non integra, di regola, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- In presenza di una causa autonoma e definitiva di cessazione del rapporto, è assorbito l'esame delle censure che mirano solo a spostare in avanti la data di cessazione già superata da un diverso e ormai incontestabile effetto risolutorio.
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