Cassazione Civile, Ordinanza n. 13149/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, del diritto di una società a fruire di sgravi contributivi previsti per assunzioni di lavoratori in mobilità e dal correlato accertamento degli obblighi contributivi per lavoro prestato da alcuni lavoratori. La Corte d'appello aveva ritenuto che tra la società ricorrente e altra società da cui provenivano i lavoratori vi fosse un sostanziale collegamento personale e gestionale, desumibile dalla circostanza che il medesimo soggetto era proprietario e amministratore unico della società ricorrente e, in concreto, datore di lavoro per entrambe le società, oltre che dalla interscambiabilità dei ruoli svolti anche da altri soggetti nel medesimo contesto temporale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 8 l. n. 223/1991, 2 e 4-bis d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente valorizzato assetti societari coincidenti in un anno diverso da quello del licenziamento e dell'assunzione; 2) violazione dell'art. 8, comma 4-bis, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte fondato la coincidenza degli assetti su visure camerali relative ad altro periodo; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per omessa motivazione e travisamento dei fatti storici, sempre per il riferimento a documenti di diverso periodo; 4) censura sulle spese di lite, perché la società era stata condannata alle spese nonostante l'accoglimento solo parziale delle pretese in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi tre motivi, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto un sostanziale collegamento personale tra le società coinvolte nel passaggio di personale, fondato sulla concreta gestione dei rapporti di lavoro da parte del medesimo soggetto e sull'interscambiabilità dei ruoli, nel medesimo contesto temporale. Secondo la Cassazione, non vi era errore di diritto, poiché la diversità delle società e delle compagini sociali in un singolo momento storico non esclude di per sé la cointeressenza o il collegamento tra esse; inoltre, non risultava dedotto un fatto decisivo idoneo a superare l'accertamento di merito. È stato respinto anche il motivo sulle spese, perché la conferma della condanna alle spese era legittima in presenza di soccombenza sostanziale, anche in caso di accoglimento solo parziale delle domande. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di sgravi per l'assunzione di lavoratori in mobilità; la Corte non ne offre una diversa interpretazione, ma esclude che sia stata violata nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina degli sgravi; la Cassazione non ravvisa violazione nella decisione impugnata.
art. 4-bis d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994
Richiamato quale disposizione sulla disciplina degli sgravi contributivi; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito sul collegamento tra le società.
art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991
Invocato per contestare la valutazione degli assetti societari e l'assenza dei presupposti per gli sgravi; la censura è respinta perché non coglie un errore di diritto.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che il motivo non superi l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Richiamato per asserita pronuncia ultra/extra petita o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è ritenuta infondata.
Invocato per denunciare omessa motivazione; la Corte esclude la nullità perché la sentenza impugnata contiene una motivazione minima sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione; la Corte rigetta la censura.
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi per assunzione di lavoratori provenienti da altra impresa, la verifica dell'effettiva estraneità tra le società non può arrestarsi alla mera diversità formale delle compagini sociali in un singolo momento storico, potendo rilevare un sostanziale collegamento personale e gestionale tra esse.
- La cointeressenza o il collegamento tra imprese può essere desunto da elementi fattuali quali la comune gestione concreta dei rapporti di lavoro, l'intercambiabilità dei ruoli e la presenza di un medesimo centro decisionale, anche se non coincide esattamente con la data dell'assunzione.
- La censura di violazione di legge non è fondata quando mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, senza individuare un vero errore di sussunzione o una violazione della norma astratta.
- La motivazione è sufficiente ai fini dell'art. 132 c.p.c. quando consenta di comprendere il percorso logico essenziale seguito dal giudice, anche se sintetico; non ricorre nullità per il solo fatto che la decisione valorizzi documenti e dati relativi a un periodo non coincidente esattamente con quello indicato dalla parte.
- La condanna alle spese può essere confermata anche in presenza di accoglimento solo parziale delle domande, ove la parte possa essere considerata sostanzialmente soccombente all'esito complessivo della lite.
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