Cassazione Civile, Ordinanza n. 03882/2025 del 15/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un’istanza presentata dalla società contribuente per ottenere la disapplicazione, per l’anno d’imposta 2010, della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30 della l. n. 724/1994, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. L’istanza fu rigettata dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate con nota del 15/09/2011, poi impugnata dalla società. Dopo l’accoglimento del ricorso in CTP e la conferma in CTR, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) omessa pronuncia o violazione delle norme processuali e sostanziali richiamate, per non avere il giudice d’appello esaminato tutti i profili dedotti; 2) in subordine, violazione di legge se il rigetto fosse da intendersi implicito; 3) e 4) contestazione della impugnabilità autonoma del diniego di disapplicazione ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e della sussistenza dell’interesse ad agire; 5) vizio di motivazione per asserita motivazione apparente/illogica della sentenza; 6) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, per avere la CTR ritenuto dimostrate le condizioni oggettive di cui all’art. 30 l. 724/1994 e per aver posto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, nonostante la presunzione legale relativa alle società non operative. Nelle more del giudizio di legittimità, l’Agenzia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia non è stata notificata né accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la rinuncia al ricorso formulata dall’Agenzia delle Entrate e l’ha accolta, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la compensazione delle spese, perché non vi era prova di notifica della rinuncia né accettazione della controparte; applicando il principio di causalità, ha condannato la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Ha infine escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sia perché norma eccezionale di stretta interpretazione, sia perché l’Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base dell’istanza di disapplicazione proposta dalla società contribuente.
Disciplina delle società non operative rispetto alla quale era stata chiesta la disapplicazione per l’anno d’imposta 2010; l’Agenzia sosteneva che la CTR avesse errato nel valutare i presupposti applicativi e l’onere della prova.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione.
Richiamato in relazione alla censura sull’interesse ad agire e sulla impugnabilità dell’atto di diniego.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia o rigetto implicito su questioni dedotte in appello.
Richiamati per censurare la valutazione delle prove e l’asserita errata ripartizione dell’onere probatorio.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
artt. 36, comma 2, 53, 54, comma 2, 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati a sostegno delle censure processuali e motivazionali nel giudizio tributario.
Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente posto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione.
Richiamati in relazione al tema delle presunzioni utilizzate per la qualificazione delle società non operative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che trovi applicazione in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione; inoltre ha rilevato che l’Agenzia è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
La Corte richiama tali norme per affermare che, in caso di rinuncia al ricorso, la mancata notifica/accettazione della rinuncia impedisce la compensazione automatica delle spese e consente la condanna del rinunciante secondo causalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto recettizio, può condurre all’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; tuttavia, ai fini del regime delle spese, la mancata notifica o l’assenza di accettazione esclude la compensazione automatica e giustifica la condanna del rinunciante secondo il principio di causalità.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese segue gli artt. 390 e 391 c.p.c.: se la rinuncia non è accettata, la parte che ha dato causa all’estinzione può essere condannata a rifondere le spese alla controparte.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione; inoltre, per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato opera la prenotazione a debito.
- Quando il ricorso per cassazione viene estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla declaratoria di estinzione.
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