Cassazione Civile, Ordinanza n. 10815/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’accertamento e della decisione di merito che aveva ritenuto indeducibile la differenza da recesso corrisposta alle socie recedenti. Ha condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IRAP 2005, recuperando a tassazione anche le somme corrisposte dalla società a due socie a titolo di "differenza da recesso", ritenute indeducibili. La società aveva impugnato l’atto davanti alla CTP e poi in appello, senza successo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza e dell’accertamento perché l’autorizzazione all’accesso/ispezione sarebbe stata rilasciata da soggetto non legittimato; 2) violazione degli artt. 83 e 109 TUIR, sostenendo che la differenza da recesso fosse un costo deducibile; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultra/extra petizione, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione sull’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, mai richiamato nell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: la delega all’autorizzazione dell’accesso era legittima se conferita a soggetto con funzioni dirigenziali; la differenza da recesso, nelle società di capitali, integra una remunerazione/anticipata liquidazione di utili futuri o latenti e quindi è indeducibile ex art. 109, comma 9, lett. a), TUIR; non vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la CTR ha deciso sulla base delle norme fiscali invocate e non dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale del motivo di nullità per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
La ricorrente ne ha denunciato la violazione per difetto di legittimazione del soggetto che aveva autorizzato l’accesso ispettivo.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1972
La ricorrente lo ha indicato tra le norme violate per contestare la validità dell’accesso ispettivo.
art. 68 d.lgs. n. 300 del 1999
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere la non delegabilità del potere di autorizzare l’attività ispettiva; la Corte ha invece affermato la delegabilità a soggetto con funzioni dirigenziali.
art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986
La ricorrente lo ha richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non vi ha fondato la decisione, concentrandosi sull’art. 109 TUIR.
art. 109, commi 1 e 9, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte ha ritenuto che la differenza da recesso nelle società di capitali integri una remunerazione o anticipata liquidazione di utili futuri/latenti e sia quindi indeducibile come costo.
È stato escluso il vizio di ultra/extra petizione: la CTR non ha deciso sulla base dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 in modo eccedente rispetto alla domanda o all’atto impositivo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha negato che la CTR avesse realmente fondato la decisione su tale norma; il richiamo alla disposizione è stato ritenuto non decisivo ai fini del vizio denunciato.
È stata richiamata per affermare che il rimborso al socio receduto va determinato sul valore di mercato della partecipazione al momento del recesso.
È stata richiamata per affermare che il rimborso deve avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci oppure utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, mediante riduzione del capitale sociale.
art. 47, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte lo ha utilizzato come conferma sistematica della natura reddituale della somma eccedente il prezzo di acquisto o sottoscrizione delle quote annullate in caso di recesso.
art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato indirettamente per il rinvio operato dall’art. 109 TUIR alla disciplina dei redditi di capitale.
OIC n. 28
È stato richiamato quale criterio contabile coerente con l’idea che la differenza da rimborso debba gravare su utili e riserve disponibili, non sul conto economico se vi sono riserve capienti.
art. 109, comma 9, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
"In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall'onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta "differenza da recesso", corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir"
La norma è stata interpretata nel senso che la differenza da recesso è un costo fiscalmente indeducibile per le società di capitali, perché remunerativo e assimilabile a utili futuri o latenti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, la somma corrisposta al socio receduto oltre il valore contabile della quota può integrare una remunerazione anticipata di utili futuri o latenti e, come tale, non è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. a), TUIR.
- Il rimborso della partecipazione del socio receduto deve essere effettuato secondo la sequenza prevista dall’art. 2473 c.c., privilegiando riserve disponibili e, solo in mancanza, la riduzione del capitale sociale; non è consentito traslare automaticamente tale onere sul conto economico in presenza di riserve capienti.
- La delega del potere di autorizzare l’inizio dell’attività ispettiva è ammissibile nei limiti consentiti dall’ordinamento, purché attribuita a un soggetto dotato della qualifica richiesta dalla legge, qui funzioni dirigenziali.
- Non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione sulle norme effettivamente pertinenti alla ripresa fiscale e non introduce un diverso fondamento normativo estraneo alla pretesa impositiva.
- La qualificazione fiscale dell’operazione deve essere compiuta in coerenza con la disciplina civilistica del recesso e con il sistema del TUIR, distinguendo tra società di capitali e società di persone, per le quali la natura della differenza da recesso può essere diversa.
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