Cassazione Civile, Ordinanza n. 09240/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato scorrimento, in favore dei ricorrenti, di graduatorie formate all'esito di procedure selettive riservate al personale interno per progressioni verticali nel pubblico impiego locale. I ricorrenti sostenevano che Roma Capitale avrebbe dovuto utilizzare tali graduatorie per coprire vacanze di organico, richiamando una delibera del 2009 che, a loro dire, avrebbe consentito la copertura dei posti anche mediante graduatorie preesistenti, nonché la durata triennale delle graduatorie e successive norme di proroga. Con il ricorso per cassazione denunciavano, in sostanza, la violazione della disciplina normativa che avrebbe imposto o consentito l'utilizzazione di quelle graduatorie. La Corte di cassazione ha però rilevato che, dopo il sopravvenire della disciplina del d.lgs. n. 150 del 2009, era divenuto contra legem lo scorrimento di graduatorie provenienti da selezioni riservate soltanto agli interni, poiché le progressioni verticali dovevano comunque garantire un adeguato accesso dall'esterno. Ha ritenuto irrilevanti sia la delibera invocata, perché riferita a graduatorie concorsuali che garantissero accesso dall'esterno, sia eventuali utilizzi analoghi compiuti in passato dall'amministrazione, sia le norme sulla durata o proroga delle graduatorie, in quanto non possono rendere legittimo l'uso di graduatorie la cui utilizzazione era ormai vietata dalla legge sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, con l'entrata in vigore della disciplina successiva, non era più consentito procedere allo scorrimento delle graduatorie relative a procedure selettive riservate al solo personale interno. La delibera comunale richiamata dai ricorrenti non era idonea a fondare un diritto allo scorrimento, perché riguardava graduatorie che garantissero un adeguato accesso dall'esterno; inoltre, eventuali precedenti utilizzi della graduatoria da parte dell'amministrazione non potevano legittimare la reiterazione di una violazione di legge. Anche le norme sulla durata e proroga delle graduatorie sono state lette come compatibili con il divieto sopravvenuto, poiché potevano operare solo per graduatorie non colpite dal divieto legale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 29/1993
garantire "in misura adeguata l'accesso dall'esterno"
La Corte lo richiama, anche per effetto delle modifiche normative e dell'estensione agli enti locali, come base del principio secondo cui le procedure di progressione verticale devono assicurare un adeguato accesso dall'esterno.
È richiamato come disposizione che estende agli enti locali il principio dell'accesso dall'esterno nelle progressioni.
art. 4 CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999
È citato quale fonte contrattuale coerente con l'obbligo di garantire un accesso adeguato dall'esterno nelle procedure selettive interne.
È considerato la normativa sopravvenuta che rende contra legem lo scorrimento di graduatorie provenienti da selezioni riservate solo agli interni.
art. 35, comma 7-ter, d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina sulla durata triennale delle graduatorie è interpretata come compatibile con il successivo divieto di utilizzo delle graduatorie riservate ai soli interni.
art. 17, comma 19, d.l. n. 78 del 2009
È menzionato tra le norme di proroga delle graduatorie, ritenute operanti solo per graduatorie non colpite dal divieto sopravvenuto.
art. 1, comma 4, d.l. n. 216 del 2011
È richiamato quale ulteriore proroga della validità delle graduatorie, da coordinare con il divieto di utilizzo di quelle riservate agli interni.
art. 4, comma 4, d.l. n. 101 del 2013
È citato come proroga successiva, interpretata nel senso che non può riattivare graduatorie la cui utilizzazione sia ormai vietata dalla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le graduatorie formate all'esito di procedure selettive riservate esclusivamente al personale interno non possono essere scorse quando una normativa sopravvenuta imponga, per le progressioni verticali, un adeguato accesso dall'esterno.
- Una delibera amministrativa può essere rilevante solo se effettivamente coerente con la disciplina legale applicabile; essa non può comunque prevalere su una norma di legge sopravvenuta che vieti il risultato perseguito.
- L'eventuale illegittimo utilizzo di una graduatoria da parte della pubblica amministrazione non attribuisce a terzi un diritto alla reiterazione della medesima illegittimità.
- Le norme sulla durata o proroga delle graduatorie vanno lette in coordinamento con i divieti sopravvenuti: esse non possono riattivare graduatorie la cui utilizzazione sia radicalmente preclusa dalla legge.
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