Cassazione Civile, Ordinanza n. 09236/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dal testo emerge che il ricorrente aveva proposto tre motivi di ricorso per cassazione contro una decisione concernente una procedura concorsuale o una graduatoria pubblica. Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, sostenendo che il relativo vizio era stato oggetto di specifica deduzione e che la pronuncia di merito aveva erroneamente escluso la rilevanza della questione. Con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assumendo che dalla richiesta di autorizzazione alle assunzioni fosse emerso in modo inequivoco l'intento dell'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria e di attingere agli idonei non vincitori. Con il terzo motivo lamentava, ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, interpretato come applicabile solo a selezioni, concorsi e graduatorie banditi e formati successivamente al 1 gennaio 2010 e non alle procedure anteriori. Tuttavia, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, l'impugnazione è stata rinunciata con atto redatto nelle forme dell'art. 390 c.p.c. e comunicato alla controparte dalla cancelleria.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e, richiamando il principio per cui la rinuncia produce estinzione del processo anche senza accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione consegue solo a decisioni di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009
il ricorrente lo invocava come norma disciplinante la procedura; nel testo si afferma che esso regolerebbe solo selezioni, concorsi e graduatorie indetti e formati dopo il 1.1.2010.
art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001
è richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione allo scorrimento della graduatoria e all'utilizzo degli idonei non vincitori.
la rinuncia al ricorso, redatta nelle forme previste e comunicata dalla cancelleria alla controparte, è ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione anche senza accettazione.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica in caso di estinzione del giudizio di cassazione, ma solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando effettuata nelle forme di legge e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, perché non ha natura di atto accettizio e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese processuali in ragione del comportamento processuale della parte rinunciante.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per il rigetto nel merito o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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