Cassazione Civile, Ordinanza n. 09257/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società operante nella promozione e vendita di servizi telefonici a valore aggiunto. I due dipendenti, assunti con qualifica di quadro e incarichi tecnico-commerciali, erano tenuti a operare in sinergia con una società estera collegata al datore di lavoro per la gestione di campagne pubblicitarie e rapporti con publishers e operatori. La società datrice ha poi contestato ai due ex dipendenti un gravissimo inadempimento dell'obbligo di fedeltà, sostenendo che essi avessero collaborato consapevolmente con soggetti concorrenti o comunque infedeli, utilizzando account e scambiando e-mail con personale operante in Romania, anche tramite indirizzi riconducibili a un diverso soggetto societario, e che avessero cancellato i dati dai pc aziendali in prossimità delle dimissioni. In primo grado le domande risarcitorie della società sono state respinte e la riconvenzionale dei dipendenti per le retribuzioni residue è stata accolta; in appello, invece, la società ha ottenuto l'accoglimento parziale con condanna dei dipendenti al risarcimento del danno patrimoniale e alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre è stata respinta la domanda di danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2712 c.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello attribuito efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche senza accertamenti tecnici, nonostante il disconoscimento; 2) travisamento delle prove e inammissibile rivalutazione del merito, per aver la Corte fondato il proprio convincimento su dati probatori asseritamente smentiti; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserita doppia presunzione e per mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nella quantificazione del danno patrimoniale, oltre a travisamento delle fonti di prova; 5) travisamento delle fonti di prova quanto alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado ai fini del quantum debeatur. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile, il terzo infondato quanto alla doppia presunzione e inammissibile quanto alla diversa lettura degli indizi, il quarto infondato e in parte inammissibile, il quinto inammissibile per difetto di specificità; ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva accertato la responsabilità dei due ex dipendenti per violazione dell'obbligo di fedeltà e li aveva condannati al risarcimento del solo danno patrimoniale in favore della società, oltre alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. La Cassazione ha escluso l'erroneità della valutazione delle prove documentali e testimoniali, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla prova presuntiva e ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale sulla convergenza degli indizi e sul nesso causale tra condotta e danno. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni informatiche non perdono ogni valore probatorio per il solo disconoscimento; questo può degradarle a semplici presunzioni, ma il giudice può comunque accertarne la conformità all'originale con altri mezzi di prova, incluse le testimonianze e le presunzioni.
art. 156 c.p.c.
La costituzione della parte controricorrente sana la nullità della notificazione del ricorso ove lo scopo dell'atto sia comunque raggiunto.
art. 291 c.p.c.
L'eventuale rinnovazione della notificazione avrebbe prodotto sanatoria ex tunc; il richiamo è utilizzato per escludere la rilevanza dell'eccezione di inesistenza della notifica.
art. 2504-bis c.c.
La fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa non determina interruzione del processo; i rapporti sostanziali e processuali proseguono in capo alla società incorporante.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso/travisato esame di fatti decisivi.
art. 2727 c.c.
La presunzione si fonda su fatti noti da cui inferire il fatto ignoto; non è ammessa una censura che si risolva nella mera diversa ricostruzione dei fatti.
art. 2729 c.c.
Il ragionamento presuntivo è legittimo se sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente; il nesso tra fatto noto e fatto ignoto può essere anche solo probabilistico, secondo normalità sociale e regole di अनुभवienza, non essendo richiesta una necessità causale.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è infondata quando la parte ha comunque fornito elementi idonei a dimostrare il danno e la sua riferibilità causale alle condotte contestate.
artt. 40 e 41 c.p.
Richiamati in via analogica per affermare che il concorso di più cause umane non esclude la rilevanza causale di ciascuna ai fini della responsabilità.
art. 2055 c.c.
Il concorso di più danneggianti può dare luogo a responsabilità solidale anche in materia di responsabilità contrattuale.
art. 120 c.p.c.
Citato dalla parte attrice per chiedere la pubblicazione della sentenza, ma la domanda era stata formulata nel merito e non risulta accolta.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il disconoscimento di una riproduzione informatica non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità assoluta: il giudice può verificarne la conformità all'originale con ogni mezzo di prova, comprese testimonianze e presunzioni, salvo che si contesti l'esistenza stessa del documento, ipotesi che richiede gli strumenti propri della querela di falso.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio: le censure che mirano a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- La prova per presunzioni è legittima quando il giudice selezioni gli indizi rilevanti e li valuti complessivamente, secondo un ragionamento coerente e non atomistico; non è richiesta una prova certa in senso assoluto, essendo sufficiente una inferenza attendibile secondo normalità sociale e regole di esperienza.
- Il divieto di doppia presunzione non è violato quando il giudice desuma da fatti storici direttamente accertati ulteriori fatti ignoti; la violazione sussiste solo se una presunzione sia costruita su un'altra presunzione senza adeguato ancoraggio a dati oggettivi.
- Ai fini del risarcimento del danno da inadempimento o da condotta illecita, il nesso causale può essere integrato anche dal concorso di più cause umane, ciascuna idonea a incidere sull'evento dannoso; la presenza di concause non elimina la responsabilità del singolo autore della condotta.
- La quantificazione del danno può essere sostenuta da elementi presuntivi purché il danno sia provato nella sua esistenza concreta e la stima sia logicamente ancorata a dati oggettivi, come l'andamento del fatturato in relazione temporale con la condotta contestata.
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