Cassazione Civile, Ordinanza n. 14296/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori che avevano prestato attività per l'ente pubblico regionale in forza di contratti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 2004. Essi sostenevano che tale qualificazione fosse fittizia e che il rapporto dovesse essere considerato di lavoro subordinato a tempo determinato; da ciò facevano discendere il diritto alla stabilizzazione e, in questa sede, il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto partecipare alle procedure di stabilizzazione riservate ai dipendenti precari. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria ritenendo che il corretto inquadramento del rapporto avrebbe consentito la stabilizzazione. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle norme sul lavoro flessibile determina la nullità del rapporto ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e consente solo le tutele dell'art. 2126 c.c., senza diritto né alla stabilizzazione né al risarcimento da mancata partecipazione alla procedura; aveva inoltre ritenuto che il preteso danno fosse comunque coperto da giudicato formatosi su precedente sentenza che aveva rigettato analoga domanda risarcitoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e omesso esame, sostenendo che l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione anziché di lavoro a termine aveva impedito la maturazione del requisito triennale necessario per la stabilizzazione, con conseguente diritto al risarcimento della perdita di chance; con il secondo motivo hanno contestato l'esistenza del giudicato e la motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto né localizzato gli atti e la sentenza precedente su cui si fondava la censura, né indicato con precisione le norme violate e le ragioni di diritto della doglianza. Ha poi rilevato che, anche a prescindere da tale profilo, le censure non colpivano un'ulteriore ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, ossia la qualificazione della delibera regionale sul fabbisogno del personale come meramente programmatica e quindi incapace di fondare un diritto alla stabilizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle regole sul ricorso al lavoro flessibile non conduce alla conversione del rapporto, ma solo alle tutele previste dalla norma, richiamate dalla Corte come alternative e non comprensive della stabilizzazione o del risarcimento invocato.
La prestazione di fatto resa in un rapporto nullo consente solo le tutele proprie del lavoro di fatto, senza estendere il rimedio alla partecipazione a procedure di stabilizzazione o al danno per mancato accesso a tali procedure.
art. 1, comma 588, L. 296/2006
La disposizione viene richiamata dai ricorrenti come base normativa del preteso diritto alla stabilizzazione, ma la Corte non la accoglie perché la stabilizzazione presuppone ulteriori condizioni e non deriva automaticamente dal solo rapporto a termine.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente, trascrivendoli o riassumendoli, gli atti e i documenti su cui la censura si fonda; il mancato rispetto di tale onere comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata e sviluppare un confronto critico tra la decisione impugnata e il quadro normativo, altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il richiamo al vizio motivazionale è ritenuto non adeguatamente articolato nel caso concreto, non essendo stata formulata una censura idonea a superare i requisiti di specificità.
art. 24 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 111 Cost., quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione più agevole e immediata.
art. 111 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per giustificare la decisione della causa sulla questione di più facile soluzione in funzione di economia processuale e celerità.
La Corte richiama la norma per precisare che il principio della ragione più liquida può derogare all'ordine logico delle questioni da trattare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale richiede specificità: occorre indicare con precisione la norma asseritamente violata, il capo della sentenza censurato e le ragioni del contrasto, nonché localizzare o trascrivere gli atti e documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura deve aggredire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se resta intatta anche una sola ratio decisiva, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della sentenza.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle regole sul ricorso al lavoro flessibile non comporta automaticamente il diritto alla stabilizzazione né il risarcimento per mancata partecipazione a procedure stabilizzatrici: la tutela è limitata a quanto espressamente previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 2126 c.c., nei limiti di legge.
- La stabilizzazione del personale precario non deriva dal solo possesso di un rapporto a termine, ma richiede il concorso di presupposti ulteriori e la concreta previsione/attuazione dell'amministrazione, quando la relativa delibera abbia natura meramente programmatica e non attributiva di un diritto soggettivo.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire il giudizio esaminando la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente successiva, quando ciò realizza economia processuale e celerità senza pregiudicare la correttezza della decisione.
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