Sentenza del 25/06/2019 n. 16948 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Transazioni infragruppo interne - "Valore normale" del prezzo ex art. 9 TUIR - Scostamento - Antieconomicità - Valutazione - Valenza indiziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la vendita infragruppo di energia elettrica effettuata da H.O. S.r.l. a H.T. S.r.l., società appartenente al medesimo gruppo, a un prezzo con un margine di circa 0,10 euro per megawatt, inferiore ai prezzi applicati a soggetti terzi e tale da non generare un utile. Secondo l'Amministrazione, l'operazione era antieconomica, riconducibile al transfer pricing domestico e finalizzata a un indebito risparmio fiscale. Veniva inoltre contestata la mancata dichiarazione di proventi finanziari, ma tale ripresa non era stata impugnata dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla contribuente sulla ripresa relativa alla vendita di energia. Ha stabilito che le transazioni infragruppo tra società residenti non sono soggette, di per sé, alla determinazione del prezzo secondo il valore normale previsto dall'art. 9 TUIR e che lo scostamento dal prezzo di mercato non dimostra autonomamente l'elusività dell'operazione. Tuttavia, tale scostamento può costituire un elemento indiziario di antieconomicità, sia per contestare costi eccessivi sia per ipotizzare ricavi occultati. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto spiegabile il margine ridotto in quanto l'operazione costituiva un'attività di intermediazione inserita nella strategia economica complessiva del gruppo, senza che fosse necessario ricavare profitto da quella singola transazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il valore normale non si applica automaticamente alle operazioni infragruppo interne tra società residenti. Lo scostamento rispetto ai prezzi di mercato può però essere utilizzato come elemento indiziario per valutare l'antieconomicità dell'operazione.
Art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato"
La disciplina del transfer pricing prevista per le operazioni internazionali non è estensibile alle transazioni tra imprese residenti in Italia.
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015
"la disposizione di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 110, comma 7 ... si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato"
La norma, avente natura interpretativa, esclude il cosiddetto transfer pricing domestico quale applicazione diretta delle regole sul valore normale alle operazioni infragruppo interne.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando elementi oggettivi, come l'antieconomicità, fanno ritenere inattendibile la dichiarazione del contribuente.
Ripartisce l'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione, mentre il contribuente deve dimostrare la concreta giustificazione economica dell'operazione quando emergano anomalie significative.
Consente di fondare la prova presuntiva su fatti noti, purché gli indizi siano oggettivi e idonei a sostenere logicamente la conclusione sull'antieconomicità o sull'occultamento di ricavi.
Art. 360, n. 3, del codice di procedura civile
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto quale motivo di ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale, operante mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo tra società residenti in Italia, il prezzo di mercato o valore normale non sostituisce automaticamente il prezzo pattuito e non consente, da solo, di rideterminare il reddito.
- Uno scostamento significativo dai prezzi di mercato può comunque rappresentare un indizio di antieconomicità e giustificare un accertamento, ma l'Amministrazione deve dimostrare l'inattendibilità concreta dell'operazione con elementi oggettivi.
- La vendita a margine molto ridotto o in perdita non è necessariamente fiscalmente illegittima se è spiegata da una strategia aziendale complessiva, da un rapporto di intermediazione o da vantaggi economici indiretti per il gruppo.
- Il giudice e l'Amministrazione non possono sostituire le proprie valutazioni a quelle imprenditoriali sulla base della sola non conformità ai criteri ordinari di mercato; occorre provare che l'operazione sia priva di una reale giustificazione economica.
- Quando emergono costi eccessivi, la questione riguarda principalmente l'inerenza e la deducibilità dei costi; quando emergono profitti anormalmente bassi, può essere ipotizzato l'occultamento parziale dei ricavi.
- Per difendersi da una contestazione di antieconomicità, l'impresa dovrebbe documentare la funzione dell'operazione, la strategia di gruppo, i vantaggi complessivi perseguiti, i criteri di determinazione del prezzo e le ragioni per cui il margine ridotto era razionale.
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