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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31331/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (noleggiatore)

La controversia

Un soggetto titolare di licenza NCC rilasciata da un Comune umbro ha impugnato cinque ordinanze-ingiunzione emesse nel 2017 dal Prefetto di Roma per presunte violazioni relative all'accesso non autorizzato alle ZTL di Roma. L'opposizione era stata respinta dal Giudice di pace e poi dal Tribunale di Roma. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 3, l. n. 21/1992, sostenendo che già nella formulazione originaria la norma consentiva ai veicoli NCC l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione, e che nel 2017 non sussisteva l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune per ingresso e transito, introdotto solo dal 2019; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da altra sentenza del Tribunale di Roma tra le stesse parti; 3) violazione dell'art. 204 c.d.s. e dell'art. 14 d.lgs. n. 139/2000 quanto alla legittimazione del Viceprefetto a emettere le ordinanze, ritenendo insufficiente il richiamo al decreto di conferimento dell'incarico; 4) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato raddoppiato.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo insussistenti i presupposti del giudicato esterno perché la sentenza invocata riguardava infrazioni diverse e temporalmente distinte, pur se tra le stesse parti. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che l'art. 11, comma 3, l. n. 21/1992, alla luce della disciplina transitoria e della norma di interpretazione autentica richiamata, era applicabile anche nel periodo di sospensione delle disposizioni sopravvenute introdotte nel 2008, le quali integravano e non abrogavano la disciplina previgente; di conseguenza le violazioni contestate dovevano considerarsi insussistenti. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il terzo e il quarto. La sentenza del Tribunale di Roma è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera entro i limiti oggettivi del titolo dell'azione e del bene della vita controverso, coprendo il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo rapporto giuridico; non si estende a infrazioni diverse e temporalmente distinte.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale è richiamato come fonte dell'efficacia sostanziale del giudicato esterno; tale efficacia non ricorre se mancano identità del rapporto giuridico e del fatto contestato.

  • art. 11, comma 3, l. n. 21/1992

    La disposizione, per quanto rilevante nel caso, si applicava anche nel periodo di sospensione delle norme sopravvenute introdotte nel 2008, poiché queste non avevano abrogato la disciplina previgente ma l'avevano integrata.

  • art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 conv. in l. n. 19/2017

    Richiamato come norma di interpretazione autentica e come base della sospensione dell'efficacia di talune disposizioni sopravvenute relative agli NCC.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009

    Le disposizioni introdotte da questa norma sono state considerate integrative, e non abrogative, della disciplina originaria degli NCC; la loro efficacia risultava sospesa nel periodo considerato.

  • art. 204 c.d.s.

    Motivo assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sulla questione della legittimazione dell'autorità emanante.

  • art. 14 d.lgs. n. 139/2000

    Motivo assorbito; non viene esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Motivo assorbito; la statuizione del Tribunale sul contributo unificato doppio resta travolta dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno richiede identità del rapporto giuridico dedotto: non basta la coincidenza soggettiva tra le parti se le violazioni accertate riguardano fatti diversi o temporalmente distinti.
  • Le norme sopravvenute che integrano una disciplina preesistente non la abrogano automaticamente; in presenza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni nuove, può continuare a operare la disciplina originaria per gli aspetti non incompatibili.
  • Quando una censura di diritto conduce all'accoglimento del ricorso e alla cassazione della decisione, i motivi ulteriori che presuppongono la permanenza della statuizione impugnata restano assorbiti.
  • In materia di qualificazione della disciplina amministrativa sanzionatoria, il giudice deve verificare il quadro normativo complessivo, incluse norme transitorie, di interpretazione autentica e il rapporto tra disposizioni originarie e successive integrazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamentoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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