Cassazione Civile, Ordinanza n. 16806/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di finanza e di indagini finanziarie sui versamenti sul conto corrente. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) denunciava la violazione dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell'avviso impoesattivo fosse nulla perché effettuata direttamente dall'Ufficio che aveva emesso l'atto e non da un soggetto notificatore; 2) deduceva violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che le verifiche fiscali fossero iniziate in una data diversa da quella indicata dalla CTR e che la documentazione le fosse stata trattenuta con pregiudizio del diritto di difesa; 3) lamentava violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove questioni sollevate in appello e non avesse considerato la riconciliazione analitica dei movimenti bancari con la documentazione prodotta; 4) contestava l'interpretazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione di redditività dei versamenti bancari non si applicasse al contribuente in contabilità semplificata o comunque richiedesse una diversa disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi da parte dell'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 l. n. 890/1982, senza necessità di relata di notifica. Ha respinto il secondo motivo osservando che, anche a voler considerare la questione del trattenimento documentale, non risultava allegato né provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, requisito necessario per dedurre utilmente la violazione procedimentale; inoltre, il vizio di omesso esame era escluso perché la CTR aveva comunque esaminato la questione delle operazioni di verifica. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché la contribuente non aveva dimostrato che la specifica replica ai versamenti bancari fosse stata introdotta nei gradi di merito e, in ogni caso, la CTR aveva esaminato il merito escludendo che la presunzione fosse stata superata con prova concreta. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non distingue tra contabilità ordinaria e semplificata quanto ai versamenti bancari, che restano presuntivamente reddituali per tutti i contribuenti, salvo prova contraria. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 29 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
concentrazione della riscossione nell'accertamento
La norma non ha innovato la disciplina della notifica dell'atto impositivo; si è limitata a prevedere che l'avviso di accertamento contenga anche l'intimazione ad adempiere, senza escludere la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso, ma non ritenuto violato dalla Corte.
la notificazione degli avvisi (...) che per legge devono essere notificati al contribuente
Consente la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento da parte degli uffici finanziari, anche per gli atti impoesattivi, senza necessità di relata di notifica.
L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione
La violazione procedimentale rileva solo se il trattenimento della documentazione determina una concreta e ingiusta compressione del diritto di difesa; inoltre i versamenti bancari sono presuntivamente reddituali per tutti i contribuenti, salvo prova contraria.
Richiamato per la dedotta novità delle questioni in appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata per difetto di prova che la questione fosse stata proposta nei termini allegati.
Richiamato insieme all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 nel motivo sulla novità delle questioni e sulla produzione documentale in appello.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13 l. n. 13/1983
comma 6; comma 9; comma 11
Richiamato solo per affermare che il contribuente può rivolgersi al Garante in caso di pregiudizi derivanti dalle modalità della verifica; non costituisce il fondamento decisorio principale.
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato; il testo riportato è troncato, ma la disposizione è menzionata come base per gli effetti economici del rigetto.
Corte cost. n. 175/2018
Utilizzata come argomento a sostegno della legittimità della notificazione diretta, per il sufficiente livello di conoscibilità dell'atto.
Corte cost. n. 104/2019
Richiamata insieme alla n. 175/2018 per confermare la compatibilità costituzionale della notifica diretta degli atti tributari.
Corte cost. n. 228/2014
Richiamata per distinguere l'efficacia presuntiva dei prelevamenti bancari rispetto ai versamenti e per valorizzare la contabilità semplificata dei lavoratori autonomi solo in quel diverso contesto.
Corte cost. n. 10/2023
Richiamata per escludere che il solo regime di contabilità semplificata consenta di assimilare lavoratori autonomi e imprenditori commerciali ai fini della presunzione sui versamenti bancari.
Massime di principio
- La notifica diretta a mezzo posta dell'avviso di accertamento impoesattivo è legittima quando avvenga secondo la disciplina della L. n. 890/1982, art. 14, poiché il d.l. n. 78/2010 non ha modificato tale regime e non richiede una relata di notifica.
- La deduzione di un vizio procedimentale o processuale è utile solo se il ricorrente allega e dimostra una concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla violazione denunciata; il mero inadempimento formale non basta.
- Nel processo tributario sono inammissibili le questioni nuove dedotte in appello quando non risulti che esse siano state introdotte nel giudizio di primo grado nei termini poi prospettati in cassazione.
- In tema di accertamento bancario, i versamenti sui conti correnti costituiscono presunzione reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato, e possono essere superati solo con prova concreta della loro già avvenuta imputazione a reddito o della loro irrilevanza fiscale.
- Il regime di contabilità semplificata non esclude di per sé l'applicazione della presunzione sui versamenti bancari; il dato decisivo resta la prova contraria offerta dal contribuente sulla specifica movimentazione contestata.
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