Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 notificato a una società che svolge attività di trasporto terrestre di passeggeri e ai suoi soci, in regime di trasparenza. L’Ufficio ha riqualificato i contributi ordinari di esercizio erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano alla società per il servizio di trasporto pubblico locale, ritenendoli: a) ai fini IVA, corrispettivi di un rapporto sinallagmatico e quindi imponibili; b) ai fini delle imposte dirette, ricavi imponibili, con conseguente disconoscimento della variazione in diminuzione operata in dichiarazione. I contribuenti e la Provincia hanno sostenuto invece la natura concessoria del rapporto e la natura di meri contributi/ripiani, non soggetti a IVA e esclusi da imposizione diretta. L’Agenzia, in cassazione, ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione di molte norme civilistiche, tributarie e eurounitarie, sostenendo che l’espunzione del contratto di servizio non esclude l’imponibilità IVA, perché il contributo è comunque direttamente connesso al prezzo del servizio, e che la disciplina agevolativa sull’esenzione da imposizione diretta non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano.
La decisione
La Corte ha respinto la pregiudiziale richiesta di riunione con altri procedimenti e ha dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Nel merito, ha accolto il ricorso dell’Agenzia limitatamente al profilo IVA: ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito si è fermato alla qualificazione formale del rapporto come concessorio senza verificare in concreto se i contributi provinciali avessero consentito alla società di praticare prezzi di trasporto inferiori a quelli altrimenti richiesti, cioè se fossero direttamente connessi al prezzo e quindi imponibili. Ha invece rigettato la censura in punto imposte dirette, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui i contributi in questione non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta anche per i rapporti relativi al trasporto pubblico locale, inclusi quelli disciplinati nell’ambito dell’autonomia provinciale. La decisione risulta quindi parzialmente cassatoria, con rinvio sul solo profilo IVA.
Norme richiamate
La riunione di processi è esclusa in mancanza dei presupposti di piena sovrapponibilità delle difese e dei giudizi, pur potendo essere opportuna una trattazione congiunta.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il requisito di autosufficienza non va inteso in modo formalistico; è sufficiente l’indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo.
La mancata indicazione di elementi per mutare orientamento giurisprudenziale non determina di per sé inammissibilità, se il motivo è comunque specifico e comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di parametri costituzionali nell’interpretazione della disciplina fiscale e del rapporto concessorio.
artt. 12 e 14 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente nel quadro delle censure di diritto applicabile e interpretazione normativa.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e del materiale processuale.
Richiamati per sostenere che il rapporto non integrerebbe un contratto sinallagmatico, ma la Corte ha ritenuto decisiva la verifica concreta della funzione economica del contributo ai fini IVA.
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972
Richiamati con riguardo all’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano.
art. 3 d.l. n. 833/1986 conv. in L. n. 18/1987
I contributi al trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta.
artt. 14 e 17 L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
Prevedono i contributi ordinari di esercizio per il trasporto pubblico locale e i criteri di calcolo degli stessi.
artt. 5 e 85 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati nel ricorso in relazione alla qualificazione del reddito d’impresa e al regime di trasparenza imputato ai soci.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni dell’accertamento delle imposte dirette.
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nel quadro della qualificazione del rapporto tra ente pubblico e gestore del servizio.
artt. 8 e 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamati dalla ricorrente per la disciplina europea dei servizi pubblici di trasporto.
Direttiva 2004/18/CE
Richiamata nel contesto dell’inquadramento del rapporto di servizio pubblico.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per la disciplina dell’IVA su cessioni e prestazioni di servizi.
artt. 2, 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati per la nozione di operazioni imponibili e base imponibile IVA.
La base imponibile IVA comprende i corrispettivi e le integrazioni direttamente connesse versate da terzi.
art. 11, parte A, paragrafo 1, lett. a), Sesta Direttiva IVA
Norma eurounitaria richiamata come equivalente dell’art. 73 della Direttiva IVA, decisiva per includere nella base imponibile le somme versate da terzi direttamente connesse al prezzo.
art. 73 Direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo dell’operazione.
Il maggior reddito d’impresa è stato imputato ai soci per opzione al regime di trasparenza.
Massime di principio
- In tema di IVA, la qualificazione formale del rapporto tra ente erogatore e operatore non è decisiva: occorre verificare se la somma versata da un terzo sia direttamente connessa al prezzo del servizio reso, cioè se consenta al prestatore di praticare tariffe inferiori rispetto a quelle che avrebbe richiesto senza il contributo.
- La base imponibile IVA include anche i contributi/sovvenzioni versati da terzi quando essi sono correlati in modo diretto al corrispettivo dell’operazione, perché concorrono a remunerare specifiche prestazioni rese a favore degli utenti finali.
- Ai fini delle imposte dirette, i contributi pubblici previsti dalla disciplina del trasporto pubblico locale restano esclusi da imposizione quando la legge li qualifica come non costituenti componenti positivi di reddito, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato applicabile anche nell’ambito dell’autonomia speciale.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale degli atti richiamati, ma soltanto una loro puntuale localizzazione e una sintesi sufficiente delle circostanze rilevanti ai fini delle censure.
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