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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a una società la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a prestazioni di servizi fatturate da due soggetti terzi, ritenute oggettivamente inesistenti. L'accertamento ha comportato maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni, sulla base di una serie di indizi presuntivi: mancata presentazione delle dichiarazioni e omessi versamenti dei fornitori, assenza di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, cessazione di fatto dell'impresa fornitrice, mancanza di struttura e mezzi, presunte retrocessioni di denaro e dichiarazioni di terzi. La società, in primo e secondo grado, ha sostenuto l'effettività delle prestazioni e ha prodotto ampia documentazione probatoria (verbali della Guardia di Finanza, accertamenti fiscali verso terzi, dichiarazioni spontanee, documenti bancari, fatture, documentazione tecnica e commerciale). In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta; con il secondo ha dedotto violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e di prova presuntiva, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato unitariamente gli elementi di prova e avrebbe erroneamente ritenuto integrata la presunzione di operazioni inesistenti senza requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. La sentenza d'appello è stata considerata congruamente motivata e fondata su un apparato argomentativo completo, basato su elementi presuntivi ritenuti convergenti dal giudice di merito. La Corte ha inoltre precisato che non è deducibile come vizio di legittimità l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato. Non essendosi costituita in attività difensiva la resistente, non è stata disposta condanna alle spese; è stato invece dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio ex art. 115 c.p.c. non consente di sovvertire l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è deducibile solo se il giudice di merito abbia applicato in modo giuridicamente errato i criteri normativi in tema di prova presuntiva; non quando si contesti soltanto il risultato valutativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non ricorre nullità della sentenza per omessa considerazione delle prove se la decisione contiene una motivazione sul fatto decisivo e non vi è omissione processualmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa analisi di singoli elementi istruttori o il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma violata dall'Ufficio nella ripresa a tassazione dei costi, in relazione alla deducibilità delle componenti negative.

  • art. 5 D.Lgs. n. 446/1997

    Richiamato in relazione alla contestazione della maggiore IRAP accertata dall'Ufficio.

  • art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione alla contestazione della detrazione IVA su operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 40 D.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente nel quadro delle regole sull'accertamento e sulla prova presuntiva.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'accertamento induttivo fondato su presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come fonte della disciplina delle presunzioni semplici, da applicare unitariamente e non per elementi isolati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali, non per mera diversa lettura del fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • L'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In materia di operazioni fiscalmente contestate come oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettività delle prestazioni non può esaurirsi nella regolarità formale delle fatture o dei pagamenti, ma richiede elementi positivi idonei a superare la presunzione dell'Ufficio.
  • La valutazione delle presunzioni semplici è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia violato i criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento di merito degli indizi.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un apparato probatorio convergente e coerente, la critica che pretenda una diversa lettura dei medesimi elementi è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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