Cassazione Civile, Ordinanza n. 18778/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'operatore estero, destinatario di un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2011, impugnava l'atto sostenendo: (i) omessa pronuncia del giudice d'appello su tutte le domande e i motivi; (ii) nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; (iii) erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta, contestando la propria soggettività passiva; (iv) erronea individuazione del presupposto territoriale; (v) violazione dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, assumendo che la disciplina fosse incompatibile con gli artt. 49 e 56 TFUE; (vi) mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. In via preliminare chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza unionale che nega discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri e afferma che l'imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di autosufficienza; infondato il secondo, poiché la notifica in Italia presso il domicilio fiscale e la proposizione del ricorso hanno comunque sanato l'eventuale vizio di traduzione; infondati il terzo e il quarto, confermando che, per l'imposta unica sulle scommesse, sono soggetti passivi sia il bookmaker sia il titolare della ricevitoria/CTD che operi per suo conto, anche se il bookmaker è estero e privo di concessione; infondato il quinto per le ragioni già chiarite dalla Corte di giustizia; infondato il sesto, perché per l'anno 2011 l'incertezza normativa era stata superata dall'intervento interpretativo del 2010 e quindi non operava l'esimente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se formulata in modo generico e senza specifica indicazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati.
Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma respinte o dichiarate inammissibili secondo il loro contenuto concreto.
La dedotta invalidità dell'avviso per mancata traduzione non è stata accolta, in quanto la notifica ha raggiunto lo scopo e la difesa del contribuente ha sanato l'eventuale vizio.
La proposizione del ricorso ha sanato la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile comporta anche l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria.
È interpretato nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse comprende anche chi gestisce scommesse al di fuori del sistema concessorio.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
Ha chiarito che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
È richiamato per il presupposto territoriale dell'imposta, ritenuto integrato per le scommesse raccolte nel territorio italiano.
art. 49 TFUE
La Corte esclude che la disciplina determini una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi.
art. 56 TFUE
La disciplina non rende meno attraente l'attività del bookmaker estero né integra discriminazione rispetto agli operatori nazionali.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
È invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ma non trova applicazione nel caso concreto.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni, ma non rilevante una volta esclusa l'incertezza normativa.
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
L'obiettiva incertezza normativa è esclusa perché la disciplina interpretativa del 2010 aveva già chiarito la soggettività passiva per l'anno 2011.
art. 10, comma 4, L. n. 212/2000
L'esimente basata su incertezza normativa non opera per l'annualità oggetto di causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se è formulata in modo generico e non riporta in modo compiuto i motivi di merito asseritamente trascurati dal giudice di appello.
- La nullità della notificazione di un avviso di accertamento tributario è sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa mediante impugnazione.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo non solo il bookmaker, ma anche il soggetto che, pur privo di concessione, gestisce la raccolta delle scommesse per suo conto tramite ricevitoria o intermediario sul territorio italiano.
- Il presupposto territoriale dell'imposta è integrato quando le scommesse sono raccolte in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento del bookmaker, senza che ciò integri di per sé una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per l'annualità contestata, un intervento interpretativo del legislatore abbia già chiarito il contenuto precettivo della norma tributaria.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza unionale pertinente.
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