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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34966/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un atto di recupero di un credito IVA esposto nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006 e utilizzato in compensazione negli anni successivi. Il recupero era fondato sul precedente avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito minimo presunto della società, ritenendola non operativa/società di comodo. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, che esso era stato emesso sulla base di un avviso di accertamento non definitivo, perché parzialmente annullato in primo grado, e, dall'altro, che il divieto di utilizzo in compensazione del credito IVA introdotto dalla normativa sulle società di comodo non poteva colpire crediti maturati in anni precedenti, quando la società era operativa. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo vincolante la precedente decisione favorevole alla società e interpretando la norma nel senso che il divieto operasse solo per crediti IVA relativi a operazioni dal 1 gennaio 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., per avere la CTR attribuito efficacia vincolante a una sentenza non passata in giudicato, senza valutare l'opportunità della sospensione del giudizio; 2) violazione dell'art. 30 L. 724/1994, per avere escluso l'applicabilità del divieto di compensazione al credito emergente dalla dichiarazione IVA 2006, sostenendo invece che il divieto colpisce il credito indicato nella dichiarazione dell'anno in cui la società risulta non operativa, a prescindere dal momento di maturazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in presenza di un rapporto di pregiudizialità, la sentenza del giudizio pregiudicante non passata in giudicato può essere considerata dal giudice del processo pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., oppure il processo può essere sospeso discrezionalmente, ma nel caso concreto la questione era comunque ormai superata perché la sentenza invocata era stata a sua volta impugnata e poi cassata con rinvio in diverso giudizio. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che il divieto di utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA per le società non operative si applica al credito risultante dalla dichiarazione del periodo d'imposta in cui la società è non operativa, senza che rilevi che il credito sia maturato in anni precedenti; la norma si applica alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e successive, se in quell'anno la società non supera il test di operatività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    "il giudice può sospendere il processo"; "autorità di una sentenza a sé favorevole, che non sia ancora definitiva"

    In presenza di un rapporto di pregiudizialità, se la sentenza del giudizio pregiudicante non è passata in giudicato, il giudice del giudizio pregiudicato non deve necessariamente sospendere il processo, ma può valutare se tener conto della sentenza o disporre la sospensione in via discrezionale.

  • art. 295 c.p.c.

    "non è applicabile la sospensione necessaria"

    La sospensione necessaria non opera fuori dai casi espressamente previsti quando la causa pregiudicante penda ancora in appello; in tale evenienza trova spazio, semmai, l'art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 30, comma 4, L. 724/1994

    "l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso (...) né può costituire oggetto di compensazione (...) o di cessione (...)"

    Il divieto di rimborso/compensazione/cessione colpisce il credito IVA risultante dalla dichiarazione del periodo d'imposta in cui la società è non operativa, a prescindere dall'anno in cui il credito sia maturato.

  • art. 35, comma 15, d.l. n. 223 del 2006

    "non può costituire oggetto di compensazione"

    La novella estende il divieto di utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA per le società non operative.

  • art. 35, comma 16, d.l. n. 223 del 2006

    "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    La disciplina restrittiva si applica alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e ai successivi, se in quell'anno ricorre la non operatività.

  • art. 3, comma 45, L. 662/1996

    "non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunt[o]"

    La Corte utilizza l'interpretazione già data in giurisprudenza di legittimità per affermare che la formula legislativa si riferisce all'eccedenza complessiva risultante dalla dichiarazione, senza distinguere tra crediti maturati in anni diversi.

  • art. 17, d.lgs. 241/1997

    Richiamato nel chiarire che il credito IVA delle società non operative non può essere utilizzato in compensazione orizzontale.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988 conv. in L. 154/1998

    Richiamato nel chiarire che il credito IVA delle società non operative non può essere ceduto.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione letterale della locuzione "eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione" non consente di introdurre eccezioni non previste dal testo normativo.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e la sentenza del giudizio pregiudicante non è definitiva, il giudice del giudizio dipendente non è tenuto alla sospensione necessaria, ma può applicare l'art. 337, comma 2, c.p.c., valutando se dare rilievo alla sentenza invocata oppure sospendere il processo in via discrezionale.
  • La formula "eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione" va intesa nel suo significato letterale come riferimento al credito complessivamente emergente dalla dichiarazione del periodo d'imposta rilevante, senza scorporare i crediti riportati da annualità precedenti se il legislatore non lo prevede espressamente.
  • Il divieto di utilizzo in compensazione del credito IVA per le società non operative opera con riferimento al credito indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui la società risulta non operativa, anche se una parte del credito è maturata in anni anteriori.
  • Le restrizioni normative introdotte per le società di comodo in materia IVA si applicano alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta dal quale la nuova disciplina è entrata in vigore, purché in quell'anno ricorrano le condizioni di non operatività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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