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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25492 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 33/01/08, depositata il 19 giugno 2008, che aveva accolto l’appello del Comune e confermato gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1999 e 2001. Ha sostenuto: a) che l’area non fosse imponibile come edificabile in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, invocando l’interpretazione autentica della normativa ICI; b) l’illegittimità costituzionale della norma interpretativa; c) che le sanzioni dovessero essere eliminate per l’incertezza interpretativa, lamentando l’omessa pronuncia della CTR; d) l’insufficiente motivazione sul valore attribuito al terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi: ai fini ICI l’edificabilità rileva già quando il piano regolatore generale adottato dal Comune qualifica l’area come edificabile, senza necessità della sua approvazione regionale o di strumenti attuativi; è inoltre escluso che le disposizioni dello Statuto del contribuente, aventi forza di legge ordinaria, fungano da parametro per invalidare o disapplicare un’altra legge di pari rango. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha dimostrato di avere chiesto in primo grado l’annullamento delle sanzioni, domanda autonoma rispetto a quella di annullamento degli avvisi. L’ultimo motivo è stato disatteso perché non contestava specificamente le ragioni della CTR, che aveva giudicato sufficientemente motivati gli avvisi e generica la contestazione del valore, anche alla luce della deliberazione comunale sui valori delle aree fabbricabili della zona. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    Per l’ICI, la qualificazione edificabile attribuita all’area dal piano regolatore generale adottato dal Comune è sufficiente per applicare la base imponibile fondata sul valore venale: non occorrono né l’approvazione regionale né strumenti urbanistici attuativi. L’avvio della trasformazione urbanistica può incidere sul valore dell’immobile e le variazioni successive possono riflettersi sul prelievo dei rispettivi periodi d’imposta.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    La disposizione concorre, insieme all’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, all’interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile rilevante per l’ICI: è sufficiente la qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    La norma, quale interpretazione autentica, impone di considerare edificabile l’area già in base alla classificazione nel piano regolatore generale adottato, anche se il piano non è ancora approvato dalla Regione e mancano piani attuativi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 1, e art. 3

    le disposizioni della L. n. 212 del 2000 costituenti principi generali dell'ordinamento (art. 1, comma 1) vengono in questione quale "orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto, cosicchè qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme a questi principi", ma sono insuscettibili - in quanto aventi la stessa forza e valore delle altre leggi ordinarie - a costituire un parametro di verifica della legittimità costituzionale o della validità delle altre norme di legge tributaria, rimanendo esclusa la possibilità di una disapplicazione della norma di pari rango per "contrasto" con le disposizioni della L. n. 212 del 2000

    Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme tributarie, ma, essendo legge ordinaria, non consente di invalidare o disapplicare un’altra norma di pari rango né costituisce parametro di legittimità costituzionale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)

    L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).

    Le variazioni del valore o dello stato urbanistico possono incidere sul prelievo del periodo d’imposta interessato, ma non attribuiscono di per sé un diritto al rimborso per annualità precedenti; il rimborso può essere riconosciuto dal Comune nei casi previsti dalla norma.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato il ricorso per cassazione nei limiti dei vizi denunciati: il motivo sulle sanzioni è inammissibile per carenza di autosufficienza, mentre la censura sul valore non individua specificamente le ragioni della decisione impugnata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La norma era richiamata dal contribuente a sostegno della richiesta di non applicare le sanzioni per incertezza normativa; la Corte non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il motivo perché non risultava dimostrata la proposizione della domanda già in primo grado.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ICI su un’area, la classificazione come edificabile nel piano regolatore generale adottato dal Comune può bastare anche prima dell’approvazione regionale e in assenza di strumenti attuativi; il valore venale va riferito alla situazione urbanistica rilevante per ciascun periodo d’imposta.
  • Una richiesta di annullamento delle sanzioni per incertezza normativa è autonoma rispetto alla domanda di annullamento dell’accertamento: per poterla far valere nei gradi successivi occorre averla proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado e indicarlo in modo verificabile nel ricorso per cassazione.
  • Nel contestare in cassazione la motivazione sul valore dell’immobile, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni specifiche utilizzate dal giudice di merito; una critica generica può essere disattesa.
  • Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme, ma non prevale su una legge ordinaria successiva o di pari rango e non ne determina, da solo, l’invalidità o la disapplicazione.

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