Cassazione Civile, Ordinanza n. 08119/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, addizionali e IVA, oltre sanzioni, assumendo che il contribuente avesse svolto in modo sistematico e non dichiarato un'attività creditizia abusiva, anche sulla base di consistenti movimentazioni bancarie e di finanziamenti verso società a lui riferibili. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR, in appello reciproco, aveva confermato il primo giudice ritenendo contraddittoria la tesi dell'Ufficio e non provata l'esistenza di una vera attività creditizia verso soggetti terzi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2359 c.c., TUB, 2697 c.c., 2195 c.c. e 55 TUIR, sostenendo che il contribuente non poteva essere considerato socio delle società intestate a fiduciarie e che i finanziamenti non potevano essere qualificati come infragruppo o come finanziamenti soci; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la presunzione bancaria e l'assenza di giustificazioni analitiche delle movimentazioni sui conti del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha condiviso la lettura della CTR secondo cui le partecipazioni detenute tramite società fiduciarie dovevano essere considerate sostanzialmente riconducibili al fiduciante, sicché i finanziamenti effettuati verso società allo stesso riferibili non integravano, in base ai fatti accertati, l'esercizio abusivo di un'attività creditizia verso una generalità di terzi; inoltre ha rilevato che la censura mirava in realtà a un riesame del merito. Quanto al secondo, ha escluso la violazione delle norme sulle indagini bancarie, osservando che l'Ufficio non aveva prima fornito la prova dell'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata e che i giudici di merito avevano accertato in fatto l'assenza dei presupposti dell'attività stessa e di finalità speculative o rimborsi con interessi. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni; nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti del controllo/collegamento societario rilevanti ai fini della tesi erariale.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'attività di finanziamento sarebbe stata svolta fuori dei requisiti e delle modalità consentite; la Corte esclude però che, nei fatti accertati, vi fosse un'attività creditizia abusiva verso terzi.
La Corte ribadisce che l'onere di provare l'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata incombe sull'Ufficio.
Richiamato per la nozione di impresa commerciale e per il requisito dell'abitualità/professionalità dell'attività.
Richiamato per la nozione fiscale di esercizio di impresa; la Corte ricorda che occorre la professionalità e abitualità dell'attività.
La presunzione bancaria opera ai fini della ricostruzione del reddito, ma presuppone l'accertamento dell'effettiva attività contestata; nel caso concreto la Corte non ravvisa violazione della norma.
Richiamato in tema di indagini bancarie ai fini IVA, senza che la CTR ne abbia falsamente applicato il contenuto.
Richiamato dall'Ufficio nella ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi IVA.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Base normativa dell'accertamento induttivo dei maggiori redditi d'impresa.
d.P.R. n. 633/1972, art. 55, comma 1
Base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude di dover pronunciare sul raddoppio del contributo unificato nel caso di specie.
Massime di principio
- Ai fini tributari, l'esercizio di un'attività creditizia o commerciale abituale e professionale deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria; non basta il solo dato formale di movimentazioni bancarie o di una loro qualificazione contabile se non è dimostrata la sostanza economica dell'attività contestata.
- Quando le partecipazioni societarie sono intestate a società fiduciarie, il rapporto fiduciario rileva sul piano sostanziale: il fiduciante può essere considerato l'effettivo titolare delle quote nei rapporti rilevanti, purché ciò sia coerente con gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
- La qualificazione di versamenti o finanziamenti a società collegate come operazioni infragruppo o come attività creditizia abusiva dipende dalla prova concreta dei presupposti fattuali, tra cui la destinazione a soggetti terzi, la sistematicità speculativa e l'esistenza di rimborsi con interessi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Le presunzioni bancarie in materia fiscale operano nella fase di ricostruzione della base imponibile, ma non sostituiscono l'accertamento del presupposto sostanziale dell'imposizione contestata.
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