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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08119/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, addizionali e IVA, oltre sanzioni, assumendo che il contribuente avesse svolto in modo sistematico e non dichiarato un'attività creditizia abusiva, anche sulla base di consistenti movimentazioni bancarie e di finanziamenti verso società a lui riferibili. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR, in appello reciproco, aveva confermato il primo giudice ritenendo contraddittoria la tesi dell'Ufficio e non provata l'esistenza di una vera attività creditizia verso soggetti terzi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2359 c.c., TUB, 2697 c.c., 2195 c.c. e 55 TUIR, sostenendo che il contribuente non poteva essere considerato socio delle società intestate a fiduciarie e che i finanziamenti non potevano essere qualificati come infragruppo o come finanziamenti soci; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la presunzione bancaria e l'assenza di giustificazioni analitiche delle movimentazioni sui conti del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha condiviso la lettura della CTR secondo cui le partecipazioni detenute tramite società fiduciarie dovevano essere considerate sostanzialmente riconducibili al fiduciante, sicché i finanziamenti effettuati verso società allo stesso riferibili non integravano, in base ai fatti accertati, l'esercizio abusivo di un'attività creditizia verso una generalità di terzi; inoltre ha rilevato che la censura mirava in realtà a un riesame del merito. Quanto al secondo, ha escluso la violazione delle norme sulle indagini bancarie, osservando che l'Ufficio non aveva prima fornito la prova dell'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata e che i giudici di merito avevano accertato in fatto l'assenza dei presupposti dell'attività stessa e di finalità speculative o rimborsi con interessi. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni; nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti del controllo/collegamento societario rilevanti ai fini della tesi erariale.

  • d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'attività di finanziamento sarebbe stata svolta fuori dei requisiti e delle modalità consentite; la Corte esclude però che, nei fatti accertati, vi fosse un'attività creditizia abusiva verso terzi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere di provare l'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata incombe sull'Ufficio.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato per la nozione di impresa commerciale e per il requisito dell'abitualità/professionalità dell'attività.

  • art. 55 TUIR

    Richiamato per la nozione fiscale di esercizio di impresa; la Corte ricorda che occorre la professionalità e abitualità dell'attività.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione bancaria opera ai fini della ricostruzione del reddito, ma presuppone l'accertamento dell'effettiva attività contestata; nel caso concreto la Corte non ravvisa violazione della norma.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di indagini bancarie ai fini IVA, senza che la CTR ne abbia falsamente applicato il contenuto.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio nella ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi IVA.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2

    Base normativa dell'accertamento induttivo dei maggiori redditi d'impresa.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 55, comma 1

    Base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude di dover pronunciare sul raddoppio del contributo unificato nel caso di specie.

Massime di principio

  • Ai fini tributari, l'esercizio di un'attività creditizia o commerciale abituale e professionale deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria; non basta il solo dato formale di movimentazioni bancarie o di una loro qualificazione contabile se non è dimostrata la sostanza economica dell'attività contestata.
  • Quando le partecipazioni societarie sono intestate a società fiduciarie, il rapporto fiduciario rileva sul piano sostanziale: il fiduciante può essere considerato l'effettivo titolare delle quote nei rapporti rilevanti, purché ciò sia coerente con gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
  • La qualificazione di versamenti o finanziamenti a società collegate come operazioni infragruppo o come attività creditizia abusiva dipende dalla prova concreta dei presupposti fattuali, tra cui la destinazione a soggetti terzi, la sistematicità speculativa e l'esistenza di rimborsi con interessi.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Le presunzioni bancarie in materia fiscale operano nella fase di ricostruzione della base imponibile, ma non sostituiscono l'accertamento del presupposto sostanziale dell'imposizione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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