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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17735/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007, veniva emessa e notificata una cartella di pagamento per IVA e altri tributi nei confronti di una società. La società impugnava l’atto davanti al giudice tributario sostenendo di avere conosciuto la pretesa solo tramite estratto di ruolo e lamentando la mancata rituale notificazione della cartella. I giudici di merito accoglievano il ricorso della contribuente. In cassazione, l’Agenzia delle Entrate deduceva: (1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 140 c.p.c., per erronea ritenuta irregolarità della notifica della cartella; (2) nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR non aveva pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, proposto contro un estratto di ruolo, e sulla dedotta carenza di legittimazione passiva dell’ente impositore, essendo stata la cartella notificata dall’agente della riscossione non evocato in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisiva la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e dell’interesse ad agire. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto nel 2021, si applica ai processi pendenti e richiede che il contribuente dimostri di rientrare in una delle ipotesi tipizzate in cui la mancata o invalida notifica della cartella giustifica la tutela immediata. Poiché nel caso concreto la società non aveva allegato né documentato, neppure in cassazione, di trovarsi in una di tali ipotesi, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e l’originario ricorso della contribuente è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, oggi concretizzato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
  • La condizione dell’azione dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere verificata fino alla decisione; nei giudizi pendenti la prova può essere fornita nei modi consentiti dal processo, anche in cassazione mediante documenti ex art. 372 c.p.c. o comunque prima della discussione/adunanza.
  • Se il contribuente impugna un estratto di ruolo ma non allega né documenta di rientrare in una delle ipotesi che legittimano la tutela immediata, il ricorso originario è inammissibile e la sentenza che lo abbia accolto deve essere cassata senza rinvio.
  • La decisione sull’ammissibilità dell’azione è preliminare e condiziona ogni ulteriore esame del merito, comprese le questioni relative alla ritualità della notifica della cartella e alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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