Cassazione Civile, Ordinanza n. 27234/2025 del 11/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui erano state recuperate a tassazione, per il 2015, imposte IRES, IRAP e IVA in relazione a operazioni ritenute inesistenti. All'impresa veniva contestato, da un lato, di avere utilizzato un soggetto interposto nell'esternalizzazione della manodopera: i lavoratori sarebbero rimasti solo formalmente in carico a una società terza, pur lavorando in realtà per la contribuente, così da dedurre il costo del lavoro e detrarre l'IVA, oltre a spostare l'onere contributivo. Dall'altro lato, venivano contestate anche operazioni oggettivamente inesistenti per costi indicati in fattura relativi a prestazioni mai eseguite. La società aveva impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello i giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo non provata la realtà delle operazioni e ritenendo l'avviso adeguatamente motivato anche per relationem a un PVC allegato. In Cassazione la contribuente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente posto a suo carico un onere di prova contraria; 2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice avesse omesso di applicare il criterio di valutazione probatoria e che avesse rivalutato gli indizi dell'Ufficio come presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi ex art. 7 L. 212/2000, contestando la motivazione per relationem al PVC redatto nei confronti di altro soggetto e deducendo una lesione del diritto di difesa per mancata ostensione integrale della documentazione istruttoria. La parte ricorrente depositava anche copia di una sentenza penale assolutoria del proprio legale rappresentante, ma la Corte ne escludeva l'utilizzabilità per tardività e per mancanza di attestazione del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e perché, comunque, operava la preclusione della doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e anche perché fondato su una norma processuale ritenuta non applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma. Ha dichiarato inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione per relationem al PVC allegato non è di per sé illegittima quando gli elementi siano già conosciuti dal contribuente, e che comunque la ricorrente non aveva indicato quali documenti le sarebbero stati occultati né in che modo ciò avesse inciso concretamente sul diritto di difesa. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, ritenendo il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna per responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidando una somma in favore della controparte e una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per manifesto errore di percezione
Non consente di trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura per travisamento del fatto; la doglianza che mira a una nuova lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo sul preteso errore percettivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura in realtà investisse il merito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le asserite violazioni di legge processuale e tributaria; la Corte ha però rilevato che i motivi mascheravano richieste di rivalutazione del merito oppure difettavano di specificità.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La norma è stata ritenuta non applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore; in ogni caso il motivo è stato giudicato generico e diretto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo può essere assolto per relationem mediante rinvio a un PVC, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e non venga compromesso il diritto di difesa.
Richiamato come base della contestazione di interposizione fittizia e di utilizzo di soggetto interposto nelle operazioni economiche.
La definizione in conformità alla proposta consente l'applicazione delle misure dissuasive e della responsabilità aggravata previste dalla disciplina richiamata.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte lo ha applicato ritenendo il ricorso, definito conformemente alla proposta, espressione di condotta processuale priva di giustificazione e quindi suscettibile di condanna aggravata.
art. 21-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000
La sentenza penale assolutoria prodotta dalla ricorrente non è stata considerata utilmente invocabile perché depositata tardivamente e priva di attestazione del passaggio in giudicato.
È richiamato per affermare la regola generale di irretroattività in assenza di norme transitorie.
È richiamato nel ragionamento sulla preclusione del motivo motivazionale in caso di doppia conforme, nell'ambito dell'assetto processuale successivo alla riforma.
Non è citato espressamente, ma il tema del riparto dell'onere della prova è centrale nella decisione: la contribuente non ha fornito la controprova richiesta rispetto agli indizi e alle presunzioni dell'Ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la veste del travisamento della prova o della violazione dell'art. 115 c.p.c., chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.
- Quando vi è doppia conforme, il motivo che mira a denunciare un vizio motivazionale incontra una preclusione rafforzata se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano effettivamente diverse.
- In materia tributaria, l'atto impositivo può essere motivato per relationem mediante rinvio a un PVC, anche redatto nei confronti di un terzo, se il PVC è allegato o comunque conosciuto dal contribuente e il rinvio non comprime concretamente il diritto di difesa.
- Il diritto del contribuente di accedere agli atti istruttori non è assoluto: la doglianza è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali documenti non siano stati ostesi e in che modo la loro conoscenza avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Le presunzioni dell'Ufficio, se gravi, precise e concordanti, possono sorreggere l'accertamento di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti; il contribuente deve fornire una controprova specifica, non essendo sufficiente la sola regolarità formale di fatture, contabilità o pagamenti.
- Le norme processuali introdotte successivamente non si applicano ai giudizi già instaurati in difetto di disciplina transitoria espressa.
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