Cassazione Civile, Ordinanza n. 10206/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione dell’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, prevista dalla contrattazione collettiva del settore elettrico e riconosciuta nel tempo anche a dipendenti cessati dal servizio e a superstiti. I ricorrenti, già dipendenti del Gruppo ENEL o loro eredi/superstiti, hanno chiesto di accertare il diritto a continuare a fruire dello sconto tariffario nonostante la disdetta datoriale del 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, che ne fissavano la cessazione al 31 dicembre 2015. Con cinque motivi hanno denunciato: 1) la natura retributiva/corrispettiva del beneficio, come componente del trattamento economico ex art. 36 Cost. e norme civilistiche e fiscali; 2) l’esistenza di un diritto quesito, già entrato nel patrimonio dei lavoratori e quindi insensibile alla contrattazione successiva; 3) la nullità o inefficacia del recesso perché rivolto solo alle clausole sull’agevolazione e non all’intero accordo; 4) il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali a disporre di diritti già maturati in assenza di specifico mandato o ratifica individuale; 5) l’incorporazione definitiva del beneficio nel trattamento individuale per effetto delle note consegnate al momento del pensionamento, idonee a novare la fonte dell’obbligo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non fondate tutte le censure, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti e la giurisprudenza già formatasi sulla medesima vicenda. Nel merito ha affermato che l’agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva, perché non era correlata alla qualità o quantità della prestazione lavorativa né alla durata del rapporto; che non si era consolidato alcun diritto quesito in capo agli ex dipendenti o superstiti, trattandosi di una mera aspettativa fondata su clausole collettive succedutesi nel tempo; e che, in mancanza di un termine predeterminato di efficacia e di una clausola di salvaguardia, il recesso unilaterale datoriale dalla disciplina collettiva era ammissibile. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello che aveva negato il diritto alla prosecuzione dello sconto tariffario. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte esclude che l’agevolazione tariffaria rientri nel canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
Invocato dai ricorrenti in tema di componenti della retribuzione; la Corte nega che lo sconto tariffario costituisca corrispettivo della prestazione lavorativa.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul trattamento economico; non viene ritenuto decisivo per qualificare il beneficio come retributivo.
Citato dai ricorrenti sul piano fiscale; la Corte osserva che la qualificazione tributaria non incide sulla natura del beneficio nel rapporto di lavoro.
Citato dai ricorrenti sul trattamento fiscale del beneficio; la Corte esclude che la rilevanza IRPEF trasformi l’agevolazione in retribuzione.
Richiamato per contestare/valutare il recesso unilaterale; la Corte lo utilizza nel ragionamento sulla recedibilità dei rapporti collettivi a tempo indeterminato.
Richiamato anche per sostenere l’inserimento del beneficio nel trattamento economico; la Corte lo esclude.
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
Norma collettiva richiamata dai ricorrenti come fonte dell’agevolazione tariffaria; la Corte ne ricostruisce l’evoluzione storica e nega che abbia prodotto un diritto quesito intangibile.
Invocato in relazione all’efficacia e alla cessazione degli accordi collettivi; la Corte ammette la sostituibilità delle clausole collettive successive e la recedibilità della disciplina a tempo indeterminato.
art. 46 del contratto collettivo del 21.2.1989
Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo come parte della disciplina collettiva da cui derivava il beneficio.
art. 55 dei contratti collettivi 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità del recesso e la persistenza del beneficio.
artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.
Citati nel motivo sul difetto di rappresentanza sindacale e sulla mancata ratifica individuale; la Corte non accoglie tale tesi perché il beneficio non risulta ormai entrato nel patrimonio individuale come diritto quesito.
Richiamato per sostenere la novazione della fonte dell’obbligo mediante la nota consegnata al pensionamento; la Corte non ravvisa una novazione idonea a incorporare definitivamente il beneficio nel trattamento pensionistico.
Citato in collegamento con la tesi della novazione/accettazione del beneficio; non viene accolto come fondamento della definitiva stabilizzazione del diritto.
Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità già consolidati sulla medesima vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il richiamo all’ulteriore contributo unificato.
Richiamato nel ricostruire il mutamento della natura dell’ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.
Conversione del d.l. n. 333/1992, richiamata nel quadro evolutivo dell’assetto societario dell’ENEL.
Richiamato quale intervento di liberalizzazione del mercato elettrico, rilevante nel contesto che rende anacronistico il beneficio.
direttiva 96/92/CE
Indicata come fonte eurounitaria della liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.
Richiamato per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
Legge di conversione del d.l. n. 73/2007, richiamata nel contesto normativo di settore.
delibera AEEG del 29 dicembre 2007
Richiamata come intervento regolatorio che sollecitava il riassorbimento degli sconti tariffari ai dipendenti del settore.
Massime di principio
- Le agevolazioni tariffarie previste dalla contrattazione collettiva non costituiscono automaticamente una componente della retribuzione: occorre verificare se esse siano effettivamente correlate, in senso corrispettivo, alla quantità o qualità della prestazione lavorativa. Se il beneficio è svincolato dalla prestazione e collegato solo alla disciplina collettiva del rapporto, non ricade nel paradigma dell’art. 36 Cost.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano di regola nel contratto individuale in modo tale da generare diritti quesiti intangibili; in caso di successione di contratti collettivi, le nuove clausole sostituiscono le precedenti, salvo esplicita clausola di salvaguardia o altra previsione collettiva di mantenimento del trattamento più favorevole.
- In assenza di un termine predeterminato di efficacia, una disciplina collettiva può essere oggetto di recesso unilaterale, poiché la perpetuità del vincolo contrasterebbe con la funzione della contrattazione collettiva e con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.
- La qualificazione fiscale di un vantaggio come reddito di lavoro non è decisiva ai fini della sua natura civilistica nel rapporto di lavoro: la rilevanza ai fini IRPEF dipende da logiche proprie della capacità contributiva e non prova, di per sé, che il beneficio sia retributivo.
- Atti o comunicazioni unilaterali del datore di lavoro consegnati al momento del pensionamento non bastano, da soli, a dimostrare la stabilizzazione definitiva del beneficio nel trattamento individuale, se non emergono elementi idonei a integrare una vera novazione o una diversa fonte negoziale vincolante.
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