Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a sette avvisi di addebito per crediti previdenziali. La parte privata aveva dedotto l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire, applicando l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021. La Corte d'appello di Roma ha confermato tale statuizione. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omesso/insufficiente/contraddittorio esame circa un fatto decisivo, con riferimento agli artt. 112 e 2948 c.p.c., sostanzialmente deducendo l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; 2) violazione degli artt. 100 e 615 c.p.c., contestando l'inammissibilità dell'azione e la ritenuta insussistenza dell'interesse ad agire; 3) violazione dell'art. 91 c.c. (recte c.p.c.), censurando la regolazione delle spese di lite. L'INPS ha depositato procura senza svolgere difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non investiva un fatto decisivo ma l'omessa pronuncia sulla prescrizione, peraltro non trascritta, ed era comunque precluso dalla doppia conforme; lo ha ritenuto anche non decisivo, essendo stata ravvisata una causa autonoma di inammissibilità per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Ha respinto il secondo motivo, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla natura dinamica dell'interesse ad agire e sulla necessità che, per impugnare autonomamente il ruolo nei casi previsti dalla norma sopravvenuta, il contribuente dimostri specifici requisiti di interesse, non dedotti nel caso concreto. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la compensazione delle spese disposta dalla corte territoriale era conforme all'orientamento di legittimità, secondo cui la definizione della lite per effetto dello ius superveniens costituisce giustificato motivo di compensazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo ex vizio di motivazione è inammissibile quando in realtà censura l'omessa pronuncia su una questione giuridica e non l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa pronuncia; non è stata ravvisata violazione decisiva.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma la censura non è stata ritenuta decisiva.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il motivo è precluso dalla c.d. doppia conforme.
Richiamato per contestare il difetto di interesse ad agire; la Corte ha confermato l'inammissibilità per mancanza dei requisiti dell'interesse all'impugnazione autonoma del ruolo nei casi previsti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Norma che, per i casi specifici in essa selezionati, incide sull'interesse ad agire e richiede la dimostrazione di uno specifico interesse all'impugnazione autonoma del ruolo; si applica anche ai processi pendenti e la sua prova deve essere fornita nei tempi processuali indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
Richiamato per aderire alle motivazioni della precedente giurisprudenza di legittimità.
La ricorrente ha contestato la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021.
Richiamato quale successiva modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Cass. S.U. n. 26283/2022
Ha fissato il principio secondo cui la norma sull'impugnazione autonoma del ruolo incide sull'interesse ad agire, condizione dinamica dell'azione, applicabile anche ai processi pendenti.
Cass. n. 7763/2026
Richiamata per confermare la giurisprudenza successiva e per ritenere giustificata la compensazione delle spese in caso di definizione della lite per ius superveniens.
Cass. S.U. n. 12459/2024
Richiamata per affermare che eventuali vulnus al destinatario degli atti impositivi richiedono un intervento normativo di sistema.
sent. Corte cost. n. 190/2023
Richiamata per affermare che la risposta ai possibili vulnus della disciplina è rimessa a scelte legislative.
Massime di principio
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a struttura dinamica: può mutare fino alla decisione finale e, se una norma sopravvenuta lo seleziona in modo specifico, il giudice deve verificarne la sussistenza anche nei processi pendenti.
- Quando la legge consente l'impugnazione autonoma del ruolo solo in presenza di determinati presupposti, è onere dell'opponente allegare e dimostrare tali presupposti nei tempi processuali utili; in mancanza, l'azione è inammissibile per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale non può essere utilizzato per denunciare una presunta omessa pronuncia su una questione giuridica; inoltre, il vizio è precluso in presenza di doppia conforme.
- La definizione del giudizio per effetto di ius superveniens può costituire giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
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