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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30807/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006, assumendo che il contribuente avesse percepito e non dichiarato profitti illeciti risultanti da una sentenza penale di patteggiamento per truffa aggravata, relativa all'appropriazione ripetuta di somme appartenenti a una società. I ricorsi del contribuente e della coobbligata erano stati respinti in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR fondato l'accertamento sulla sola sentenza di patteggiamento e per avere mal ripartito l'onere della prova; vizi motivazionali per l'erronea valutazione dell'interrogatorio penale; omessa motivazione sul verbale di conciliazione con la società lesa e sulla parallela causa civile; violazione dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 per aver considerato tassabili i profitti illeciti senza rigoroso accertamento del quantum; ulteriore vizio motivazionale per l'asserita insufficiente istruttoria dell'Ufficio e per il mancato deposito dell'atto presupposto. In memoria chiedeva inoltre il rilievo del giudicato esterno formatosi su una diversa annualità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è utilizzabile come elemento di prova nel giudizio tributario; che l'accertamento non era fondato sulla sola sentenza ma anche su ulteriori elementi, in particolare l'interrogatorio del contribuente; che l'Amministrazione non era tenuta ad allegare documenti già noti al contribuente; che i profitti illeciti sono imponibili ex art. 14, comma 4, L. n. 537/1993; e che il contribuente non aveva fornito prova contraria sull'ammontare o sulla insussistenza dei redditi contestati. Tuttavia, quanto all'annualità 2004, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata/condono richiesto dalla coobbligata e pagato integralmente. Il ricorso è stato dunque rigettato per gli anni 2005 e 2006, con condanna alle spese nei confronti dell'Agenzia, mentre per il 2004 il giudizio è stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento è un indiscutibile elemento di prova nel giudizio tributario e, pur non essendo coperta da giudicato sostanziale, può essere utilizzata dal giudice tributario per fondare l'accertamento.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna

    La Corte richiama l'equiparazione legale della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, salvo diverse disposizioni di legge.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come parametro sulla determinazione del reddito e sull'accertamento delle imposte dirette, ritenuto correttamente applicato dalla CTR in presenza di redditi non dichiarati desumibili da elementi probatori acquisiti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della percezione dei redditi non dichiarati può essere assolto dall'Ufficio anche mediante sentenza penale di patteggiamento; il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.

  • art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993

    I profitti illecitamente conseguiti sono suscettibili di imposizione ai fini delle imposte dirette e indirette.

  • art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    La definizione agevolata richiesta dalla coobbligata e il pagamento integrale hanno comportato la cessazione della materia del contendere per l'annualità 2004.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza penale di patteggiamento può costituire un valido elemento probatorio a sostegno dell'accertamento fiscale, purché il giudice dia conto della sua valutazione complessiva e il contribuente possa sempre offrire prova contraria.
  • La tassabilità dei profitti illeciti non dipende dalla natura fiscale del reato presupposto, ma dalla loro effettiva percezione e dal fatto che costituiscano redditi non dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare all'atto impositivo documenti già conosciuti dal contribuente.
  • Se il quantum del profitto illecito è stato specificamente indicato in sede penale e il contribuente non ne prova una diversa misura, l'accertamento tributario può essere confermato.
  • Il giudicato formatosi su una diversa annualità o su una fattispecie non sovrapponibile non è automaticamente estensibile alla controversia in corso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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