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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26909/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio industriale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta del Consorzio di ottenere dal Comune il pagamento del corrispettivo per la fornitura di acqua potabile relativa alla borgata di Murtas Artas, a seguito di allaccio alla condotta consortile richiesto dal Comune nel 2001. Il Consorzio deduce di avere sostenuto i costi dei consumi per il periodo luglio 2001-dicembre 2008 e di avere maturato un credito complessivo di euro 252.131,87, per una parte già versata al precedente gestore e per la restante rimasta insoluta dopo il subentro di Abbanoa. Il Comune, costituitosi in primo grado, aveva contestato la validità del rapporto per difetto di forma scritta e per mancato impegno finanziario ex artt. 191 e 192 TUEL, sostenendo anche che il rapporto fosse eventualmente riferibile al funzionario che aveva autorizzato la fornitura e non al Comune stesso. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello ha accolto la domanda del Consorzio, riconoscendo il credito. In cassazione il Comune ha proposto cinque motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del Consorzio, perché dalla sua stessa prospettazione emergerebbero crediti verso altri soggetti gestori del servizio; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avrebbe deciso sulla base della natura giuridica del Consorzio, questione non devoluta; 3) violazione delle norme sulla contabilità pubblica e del TUEL, contestando che il Consorzio potesse essere equiparato a un ente strumentale esonerato dalla forma scritta; 4) violazione dell’art. 1326 c.c., perché la richiesta del Sindaco non sarebbe stata una proposta contrattuale valida e l’atto del Consorzio non una conforme accettazione; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per asserita mancanza di prova dei consumi e del credito, ritenendo insufficienti le fatture e contestando an e quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dal tenore della domanda emergeva chiaramente che il Consorzio agiva per un credito proprio e non altrui, sicché non sussisteva difetto di legittimazione ad causam; la titolarità del rapporto sostanziale è stata inoltre considerata provata anche per effetto della mancata contestazione specifica del Comune. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello non aveva pronunciato ultra o extra petita, ma si era limitata a qualificare giuridicamente il rapporto e a verificare se l’accordo richiedesse la forma scritta. Ha disatteso il terzo motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: il Consorzio di sviluppo industriale è qualificabile come ente pubblico economico, sicché ai relativi contratti non si applicano, di regola, le forme solenni della contabilità generale dello Stato; per questo non era necessaria la forma scritta ad substantiam. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché diretto a un riesame del merito e comunque carente di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente riportati e localizzati i documenti richiamati. Ha respinto il quinto motivo, ritenendo corretta la valutazione della prova del credito e richiamando il principio per cui la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Il ricorso incidentale del Consorzio, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla legittimazione, senza specifica autonoma applicazione nella decisione di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte ribadisce che la titolarità del diritto sostanziale è questione di merito, non di legittimazione, salvo difetto emergente dalla domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che la domanda del Consorzio prospettava un diritto proprio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che il giudice può dare al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché restino immutati petitum e causa petendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola del giudizio; non basta una diversa valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato sulle prove: la diversa valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per il perfezionamento del contratto tramite proposta e accettazione; la Corte, però, non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 167 c.p.c.

    La parte convenuta deve prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati; una contestazione generica può esonerare la controparte da prova ulteriore.

  • art. 191 TUEL

    Invocato dal Comune per eccepire il difetto di impegno finanziario; la censura non è accolta.

  • art. 192 TUEL

    Invocato dal Comune per sostenere il difetto di formalizzazione del rapporto; la Corte esclude che il rapporto richiedesse la forma scritta nei termini prospettati.

  • art. 114 TUEL

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ritiene che la natura di ente pubblico economico del Consorzio escluda l’applicazione delle forme solenni della contabilità pubblica.

  • art. 15 L. 241/1990

    Richiamato dal Comune quale base della convenzione pubblicistica; la Corte non accoglie la relativa impostazione.

  • art. 16 r.d. 2240/1923

    Esclusa l’applicabilità ai consorzi di sviluppo industriale qualificati come enti pubblici economici.

  • art. 17 r.d. 2240/1923

    Esclusa l’applicabilità ai consorzi di sviluppo industriale qualificati come enti pubblici economici.

  • art. 36, comma 3, L. 317/1991

    Richiamato per qualificare i consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo è comunque conforme a diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la localizzazione dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando valuta le prove raccolte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale di trattazione in camera di consiglio richiamata in apertura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • La carenza di legittimazione ad agire o a contraddire va distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto: la prima emerge solo se, già dalla domanda, risulta che il diritto azionato appartiene ad altri o che il convenuto non è il soggetto passivo dedotto; la seconda attiene al merito della pretesa e può essere accertata anche sulla base della mancata contestazione specifica.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, né di applicare una norma diversa, purché restino invariati petitum e causa petendi.
  • I consorzi di sviluppo industriale qualificati come enti pubblici economici non sono, di regola, soggetti alle forme solenni previste per la contabilità generale dello Stato nei contratti stipulati iure privatorum; pertanto, l’accordo con un ente locale può perfezionarsi anche senza forma scritta ad substantiam, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando la censura riguarda la valutazione delle prove o il convincimento tratto dal materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove delle parti: occorre che la decisione si fondi su prove non introdotte in giudizio o su una manifesta negazione della regola di giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si fondano su documenti o atti del giudizio di merito devono rispettare il requisito di specifica indicazione e localizzazione; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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