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Sentenza

Sentenza del 23/10/2023 n. 432 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Accertamento anno 2015 - Decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio- Invito a comparire - Proroga

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento anno 2015 per maggiori ricavi (e sanzioni). Il ricorrente contestava la decadenza del potere di accertamento in ragione delle norme di proroga introdotte dal D.L. 34/2020 (art. 157) e la non corretta quantificazione delle provvigioni sulla base dei dati trasmessi dalla compagnia assicurativa (spesometro), sostenendo che i prospetti dell'Ufficio fossero redatti a cassa mentre i suoi dati erano a competenza e che vi fossero partite non di competenza 2015. I contribuenti avevano poi definito le sanzioni tramite ravvedimento/definizione (pagamento con F24).

La decisione

Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo l'appello. Ha ritenuto valida la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5 comma 3-bis D.Lgs. 218/1997 in presenza di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, per cui la notificazione rientrava nel termine prorogato fino al 30/04/2021; quindi non è stata riconosciuta la decadenza del potere accertativo. Nel merito l'Ufficio ha correttamente utilizzato i dati dello spesometro e della compagnia e il contribuente non ha fornito prova documentale idonea (ratei/risconti, registrazioni integrative, riconciliazioni probatorie) a sovvertire la determinazione dell'Ufficio. Le sanzioni erano state già definite e non erano più oggetto di contenzioso. L'appellante è stato condannato alle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 157 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio)

    Norma eccezionale che distingue il termine di emissione dall'atto e quello di notificazione per gli atti la cui scadenza 'normale' era il 31/12/2020: prevedeva che gli atti potessero essere emessi entro il 31/12/2020 e notificati tra il 1/3/2021 e il 28/2/2022. La decisione ha ritenuto che questa disciplina si applica agli atti che scadono 'naturalmente' al 31/12/2020 e non impedisca l'operatività della proroga di cui all'art. 5 c.3-bis D.lgs. 218/97 in presenza di invito a comparire.

  • art. 5 comma 3-bis D.Lgs. 218/1997

    «Qualora tra la data di comparizione... e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni...»

    Norma ordinaria che proroga automaticamente di 120 giorni il termine di decadenza per la notificazione quando l'invito a comparire è notificato a meno di 90 giorni dalla scadenza; il giudice ha ritenuto applicabile tale proroga, spostando la scadenza della notificazione al 30/04/2021.

  • art. 21 D.L. 78/2010 (spesometro), convertito con L. 122/2010

    Strumento normativo che consente all'Amministrazione di acquisire dati fattuali dalle comunicazioni tra operatori (dati della compagnia assicurativa). Il giudice ha ritenuto legittimo l'uso dei dati dello spesometro/unitamente ai questionari per determinare i compensi non dichiarati.

  • art. 39 DPR 600/1973

    Attribuisce all'Ufficio poteri istruttori e di accertamento, compreso l'accertamento analitico-induttivo; la decisione ricorda che l'Ufficio può procedere anche per presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 cod. civ.

    Criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni che legittimano l'accertamento induttivo; il giudice ha richiamato tale requisito per la fondatezza dell'attività probatoria dell'Ufficio.

  • art. 17 D.Lgs. 472/1997

    Norma sulla definizione delle sanzioni; poiché le sanzioni erano state definite dal contribuente (pagamento), esse non erano più oggetto di contendere in giudizio.

  • art. 9 comma 1 D.Lgs. 471/1997

    Riferimento normativo relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili; il ricorrente sosteneva di non essere tenuto a determinate scritture ma il giudice non ha ritenuto provata l'eccezione.

  • art. 12 D.Lgs. 472/1997

    Riferimento relativo all'incremento forfettario (25%) contestato dal contribuente; il giudice non ha accolto l'eccezione perché la prova contraria non è stata fornita.

  • art. 117 Codice delle assicurazioni private

    Citato dal ricorrente per spiegare il meccanismo dei flussi contabili tra agenzia e compagnia (conti dedicati); il giudice non ha ritenuto che ciò bastasse a dimostrare l'inesattezza dei dati usati dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Se è stato notificato un invito a comparire entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del termine di decadenza, trova applicazione la proroga automatica di 120 giorni prevista dall'art. 5 c.3-bis D.Lgs. 218/1997: in pratica la notificazione può rientrare entro la scadenza prorogata (es. fino al 30/04/2021 per atti ordinariamente scadenti il 31/12/2020).
  • La norma speciale del D.L. 34/2020 (art.157) che separa emissione e notificazione si applica agli atti che 'scadono naturalmente' nel 2020, ma non esclude l'applicazione della proroga del 3-bis quando ricorrono le sue condizioni; i tribunali possono ritenere compatibili le due discipline e ritenere valida la notificazione entro il termine prorogato.
  • In materia sostanziale il Fisco può utilizzare gli strumenti di comunicazione dati (spesometro, risposte a questionari) per determinare componenti di reddito e ricorrere all'accertamento analitico-induttivo; il contribuente ha l'onere di fornire prova documentale chiara (ratei/risconti, documenti integrativi, riconciliazioni dettagliate) per dimostrare che gli importi contestati sono di competenza di altri esercizi o già assoggettati a imposizione.
  • La mera deduzione di una diversa classificazione (competenza vs cassa) non è sufficiente: è necessaria una ricostruzione contabile e documentale (ad es. contratti, piano dei conti, registrazioni di ratei/risconti, riconciliazioni ufficiali della compagnia) per superare i rilievi dell'Ufficio.
  • Le sanzioni che sono state definite/aderite mediante pagamento o definizione non sono più oggetto di impugnazione; le questioni relative a quelle somme sono generalmente precluse se la definizione è stata perfezionata.
  • In caso di dubbio procedurale tra norme ordinarie e straordinarie che regolano termini, valutare la fattispecie concreta (data invito, data di emissione, natura della scadenza) e la giurisprudenza disponibile: le corti possono riconoscere la proroga del 3-bis anche se l'atto è stato emesso dopo il 31/12/2020 quando ricorrono le condizioni previste.

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