Sentenza del 23/10/2023 n. 29310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Società avevano chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRES dopo aver definito la pretesa fiscale mediante accertamento con adesione relativo a costi ritenuti indeducibili per essere collegati a reati. Le Società sostenevano che non era stato esercitato l'azione penale nei loro confronti alla data della definizione (pagamento nel 2012) e quindi i costi erano deducibili. L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole alle Società della Commissione tributaria regionale argomentando che l'accertamento con adesione, perfezionato con la sottoscrizione e il pagamento, è definitivo e preclude istanze di rimborso che equivalgano a surrettizia impugnazione dell'atto definito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'accertamento con adesione, una volta perfezionato con la sottoscrizione delle parti e il pagamento, produce l'effetto di esaurire la controversia impugnatoria relativa alle partite definite. Ne consegue che le istanze di rimborso presentate dalle Società dopo aver aderito e pagato costituiscono una forma non consentita di riesame dell'accertamento definito. Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, i ricorsi delle Società sono stati rigettati. Le controricorrenti sono state condannate alle spese di Cassazione e le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)
artt. 5 e ss., in particolare artt. 6, 7, 8, 9
La Corte sottolinea che l'accertamento con adesione è regolato procedimentalmente: l'Ufficio formula la proposta, il processo verbale fissa la determinazione finale, l'atto di adesione deve essere sottoscritto e la definizione si perfeziona con il pagamento. Una volta perfezionata, l'atto è definitivo e impedisce impugnazioni o istanze di rimborso che ne rimetterebbero in discussione il contenuto.
L. 30 dicembre 1993 n. 573
La norma presuppone l'esercizio dell'azione penale per legittimare la presunzione di indeducibilità dei costi connessi a reati. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto prevalente l'effetto preclusivo dell'accertamento con adesione perfezionato, rendendo inammissibile la via del rimborso come strumento di revisione dell'atto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3
Gli articoli hanno consentito alla Corte di Cassazione di censurare la sentenza impugnata per violazione di legge e per falsa applicazione della disciplina sull'accertamento con adesione, ritenendo fondata la doglianza dell'Agenzia.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulle deduzioni e sulla riconducibilità dei costi a fatti rilevanti, ma l'esito decisorio è stato determinato dalla regola di chiusura dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, una volta sottoscritto dalle parti e perfezionato con il pagamento (o con la prima rata se prevista), è definitivo: non è ammessa una successiva istanza di rimborso che sostanzialmente impugni quanto concordato.
- Se l'operatore economico intende contestare la qualificazione fiscale di fatti o costi, deve farlo prima di aderire e pagare; aderire comporta il venir meno della possibilità di rimettere in discussione quegli aspetti attraverso rimborsi.
- La rilevanza penale (esercizio dell'azione penale) può essere rilevante per la deducibilità dei costi, ma non annulla l'effetto preclusivo di una definizione per adesione già perfezionata.
- Prima di definire con adesione, è consigliabile valutare attentamente lo stato di eventuali procedimenti penali e le possibili conseguenze fiscali; se si ritiene che permangano profili da contestare, è preferibile non perfezionare l'adesione.
- Le controversie analoghe sono spesso decise in base alla finalità e alla disciplina procedurale dell'accertamento con adesione: la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di formulare la proposta e al contribuente il ruolo di accettazione o rifiuto, con la definitiva chiusura dell'oggetto concordato una volta perfezionata la definizione.
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