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Sentenza

Sentenza del 23/10/2023 n. 29317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto il rimborso di IRAP per Euro 806.013,00 riferito all'anno (Omissis), sostenendo che gli utili annotati nel bilancio provenivano da un GIE estero (Avions de Transport Regional - ATR) e avevano natura di dividendi non imponibili secondo il Tuir. Dopo mancata risposta dell'Amministrazione (silenzio), Alenia ha impugnato per ottenere il rimborso. L'Agenzia eccepiva la tardività dell'istanza (decadenza quadriennale ex D.P.R. n. 602/1973, art. 38, decorrente dai singoli versamenti anche se acconti) e la carenza di legittimazione attiva per effetto della scissione societaria: il credito sarebbe spettato alla beneficiaria Finmeccanica/Leonardo in ragione del trasferimento del ramo/attivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alenia. Ha confermato che, in caso di scissione parziale, va applicato il criterio della 'connessione specifica' previsto dall'art. 173 Tuir quando la posizione soggettiva è collegata in modo specifico agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso la posizione (e quindi il credito IRAP) segue gli elementi trasferiti ed è spettante alla società beneficiaria (Finmeccanica/Leonardo), con conseguente difetto di legittimazione dell'Alenia scissa. Sotto il profilo del termine per proporre l'istanza di rimborso, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il termine decadenziale di 48 mesi ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973 decorre dalla data dei singoli versamenti: se gli acconti, già all'atto del versamento, risultavano parzialmente o totalmente non dovuti (obbligazione inesistente ab origine), il diritto al rimborso e il relativo termine trovano origine in quel momento. Poiché l'istanza di Alenia è stata presentata oltre il termine quadriennale rispetto ai versamenti, la domanda è stata dichiarata inammissibile per decadenza; inoltre la mancanza di legittimazione attiva ha comportato il rigetto definitivo del ricorso. Sono state imposte a carico della ricorrente le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento per la presentazione dell'istanza di rimborso

    Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre dalla data del singolo versamento anche quando si tratti di acconti; se l'acconto era già non dovuto all'atto del versamento, il termine decorre da tale data.

  • D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 173, comma 4

    "Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa ... sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari"

    In caso di scissione parziale esistono due criteri alternativi per determinare il titolare delle posizioni soggettive: (i) criterio proporzionale in base alla quota del patrimonio netto trasferito/ritenuto; (ii) criterio della connessione specifica: se la posizione è collegata ad elementi patrimoniali trasferiti, essa segue tali elementi e spetta alla beneficiaria.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale verificare prioritariamente se la posizione soggettiva (credito fiscale, obbligo, diritto) è connessa in modo specifico a elementi del patrimonio trasferito: se sì, la posizione segue tali elementi ed è spettante alla beneficiaria; in assenza di connessione, applicare la ripartizione proporzionale del patrimonio netto.
  • Per i rimborsi fiscali relativi ad acconti, il termine decadenziale (48 mesi ex art. 38 DPR 602/1973) decorre dalla data di ciascun versamento se, al momento del versamento, l'imposta risultava già parzialmente o totalmente non dovuta (obbligazione inesistente ab origine). Non è rilevante la successiva liquidazione o il pagamento del saldo.
  • Non esiste, allo stato della normativa e della giurisprudenza, una differenza sostanziale tra "acconti eccedenti" e "acconti erronei": se l'acconto era non dovuto al momento del versamento, il termine per il rimborso decorre da quel momento.
  • In contesti di ristrutturazione societaria è essenziale documentare e conservare gli atti di scissione/trasferimento (delibere, prospetti, nota integrativa, patti parasociali) per stabilire chi ha la legittimazione a esercitare diritti tributari. Se il credito è vitale per il rimborso, coordinare l'azione con la beneficiaria o prevedere espressi trasferimenti di crediti tributari nella scissione.
  • Per evitare decadenze: se si ritiene un versamento non dovuto, presentare tempestivamente istanza di rimborso o, quanto meno, formale comunicazione all'Amministrazione; registrare la data dei singoli versamenti e predisporre la documentazione che dimostri l'inesistenza dell'obbligo al momento del versamento.
  • Se vi è dubbio sulla titolarità del credito dopo scissione, valutare l'opportunità di azioni congiunte (o della riassunzione del giudizio includendo la beneficiaria) o di accordi stragiudiziali per evitare l'inammissibilità per difetto di legittimazione.

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