Sentenza del 23/10/2023 n. 29302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente censurava la legittimità della notifica della cartella esattoriale: lamentava che la cartella sarebbe stata notificata mediante deposito presso la casa comunale con affissione dell'avviso solo all'albo comunale (non alla porta dell'abitazione) e senza che la raccomandata informativa fosse mai ricevuta; deduceva violazione dell'art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 602/1973, art. 26, con conseguente nullità della notifica e illegittimità della iscrizione ipotecaria sottesa.
La decisione
La Corte ha ammesso la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 22423/2017 nella parte in cui era stata ritenuta l'assenza di un motivo di ricorso relativo all'irregolarità della notifica (quindi ha riconosciuto che poteva esserci stata omissione di pronuncia e pertanto la revocazione per errore di fatto era esperibile). Sull'esame del primo motivo, tuttavia, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (il ricorso non aveva riprodotto e riferito con precisione gli atti e gli elementi necessari per consentirne l'esame), e, comunque, privo di pregio nel merito: la Corte ha ritenuto che, pur essendo mancata l'affissione alla porta, si era realizzata la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione perché il destinatario aveva comunque ricevuto la raccomandata informativa e aveva volontariamente omesso il ritiro del plico. Conseguenza: il primo motivo è dichiarato inammissibile e, quindi, il risultato pratico favorisce la resistente; non essendovi difese degli intimati, non si provvede alle spese.
Norme richiamate
Consente la revocazione per errore di fatto in casi di errori nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; la Corte ha ammesso la revocazione quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma collegata alla revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto esperibile la revocazione secondo questa disposizione nella ipotesi di omissione di decisione su motivi di cassazione
Regola la notificazione mediante deposito in casa comunale (notifica per affissione); la Corte ricorda che il perfezionamento richiede l'adempimento di tutti gli atti previsti da tale norma
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Norma speciale sulla notificazione degli atti fiscali in combinato disposto con art. 140 c.p.c.; la Corte la richiama nella valutazione dell'iter notificatorio della cartella esattoriale
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Rilevato nella materia delle notifiche tributarie in combinazione con le norme su notificazione e deposito; utile per inquadrare la disciplina speciale della notifica degli atti tributari
Prevede la possibile sanatoria della nullità della notificazione quando il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito; la Corte l'ha applicata per ritenere sanata la nullità per raggiungimento dello scopo
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama la necessità che il ricorso sia redatto nei termini e con i requisiti previsti per consentire il controllo di legittimità
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Stabilisce l'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve riprodurre e indicare gli elementi necessari (es. relata, avviso, A/R) affinché la Corte possa esaminarli; la mancata autosufficienza comporta inammissibilità
Cass. Sez. U., sent. n. 14916/2016
Cass. SS.UU. n. 14916 del 20/07/2016
Distinzione tra ipotesi di inesistenza della notificazione e ipotesi di nullità; la Corte si riferisce a questa delimitazione nel valutare che la mancata affissione non determinava inesistenza, ma nullità suscettibile di sanatoria
Giurisprudenza della Corte EDU (casi su filtri processuali)
es. Succi e altri c. Italia, 28/10/2021
Richiamata per sottolineare che i filtri di ammissibilità per il ricorso in cassazione possono essere più rigorosi rispetto all'appello; non impediscono tuttavia l'esame dei requisiti di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. e 395 c.p.c.) è ammissibile quando la Corte di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (svista nella lettura degli atti interni), ma non è strumento per correggere errori di giudizio o diversa interpretazione degli argomenti già esaminati.
- L'interpretazione del giudicato va compiuta con riferimento non solo al dispositivo ma anche alla motivazione della sentenza; la domanda della parte può essere considerata solo residualmente in caso di incertezza.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6): il ricorrente deve riprodurre e indicare puntualmente gli atti non processuali (es. relata di notifica, avviso, A/R) e la loro collocazione nel fascicolo; la mancata autosufficienza rende il motivo inammissibile.
- La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti; l'omissione di uno di essi rileva come nullità, ma tale nullità può essere sanata se emerge che lo scopo della notifica è comunque stato raggiunto (art. 156 c.p.c.), ad esempio perché il destinatario ha ricevuto la raccomandata informativa.
- Nelle notifiche tributarie (D.P.R. 602/1973 e D.P.R. 600/1973) la raccomandata informativa ha natura e finalità informative e segue le regole del regolamento postale; la ricezione effettiva della raccomandata può sanare irregolarità dell'affissione se il destinatario l'ha materialmente ricevuta e ha scelto di non ritirare il plico.
- Quando la Corte di appello o la Commissione regionale motivano sulla regolarità di una notifica facendo riferimento all'invio della raccomandata informativa, il ricorrente deve contestare specificamente e documentare l'iter notificatorio per poter ottenere l'esame in cassazione.
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