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Sentenza

Sentenza del 23/10/2023 n. 29315 - Corte di Cassazione

IRES - Crediti d'imposta - Convenzione Italia - Francia art. 10 - - Dividendi distribuiti dalla società italiana- Rimborso credito d'imposta - Presupposti.- Termini -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso delle imposte pagate su plusvalenze derivanti da investimenti su conto deposito presso Fineco Bank S.p.A. e il rimborso di imposte versate in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera in relazione a dividendi percepiti da O.M.S. A.A. S.p.A. L'Amministrazione aveva silenziosamente rifiutato le istanze e, in giudizio, aveva eccepito la mancata prova che tali redditi fossero stati dichiarati e assoggettati a tassazione in Svizzera e, per una annualità, la decadenza del rimborso per il decorso del termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo (nullità/contraddittorietà della motivazione) e accoglie il secondo: cassazione della sentenza della C.T.R. che aveva escluso la rilevanza dell'attestazione rilasciata dall'amministrazione fiscale del Cantone di Zurigo. La Suprema Corte stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera, è sufficiente provare la residenza e la soggezione alla potestà impositiva principale dello Stato contraente (potenziale responsabilità fiscale illimitata), senza che sia necessario dimostrare l'effettivo prelievo o la specifica dichiarazione dei redditi in quello Stato. Inoltre la Corte esclude che la richiesta di pagamento prevista dalla convenzione rientri nel sistema dei rimborsi d'imposta nazionale soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973; pertanto la domanda è soggetta al termine prescrizionale generale dell'art. 2946 c.c. Decidendo nel merito la Corte accoglie i ricorsi originari, condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e compensa le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976), art. 1

    Usata insieme all'art. 4 per definire la nozione di "residente"; interpretata nel senso che la residenza rileva quale potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato contraente

  • Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976), art. 4

    L'art. 4 (residenza) è inteso come criterio di "full liability to tax": la semplice soggezione potenziale all'imposizione nello Stato di residenza è sufficiente per l'applicazione delle agevolazioni convenzionali

  • Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976), art. 10

    L'art. 10 (dividendi) va applicato quando il beneficiario è soggetto alla potestà impositiva principale dell'altro Stato; è sufficiente la potenziale soggezione (subject to tax) indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale, e il pagamento o beneficio previsto dalla convenzione non rientra nel regime domestico dei rimborsi d'imposta

  • Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976), art. 29

    Richiamata con riguardo ai principi generali di eliminazione della doppia imposizione; interpretata in senso coerente con la finalità delle convenzioni di evitare la sovrapposizione dei sistemi fiscali

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma nazionale sul termine decadenziale per istanze di rimborso: la Corte ritiene che le richieste previste dall'art. 10 della Convenzione non rientrino nel sistema dei rimborsi disciplinati da questo articolo e quindi il termine decadenziale di cui all'art. 38 non si applica alle domande convenzionali

  • Codice civile, art. 2946

    Indicazione del termine generale di prescrizione applicabile alle istanze di pagamento previste dalla Convenzione, essendo escluse dal termine decadenziale del D.P.R. n. 602/1973 art. 38

  • L. 23 dicembre 1978, n. 943 (ratifica Convenzione Italia-Svizzera)

    Atto di esecutività della Convenzione nella normativa interna, richiamato come fonte normativa primaria per l'applicazione delle disposizioni convenzionali

Massime di principio

  • Per l'applicazione delle agevolazioni convenzionali (es. art. 10 dividendi) è sufficiente dimostrare la residenza e la soggezione potenziale alla potestà impositiva principale dell'altro Stato (full liability to tax); non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero né la dichiarazione specifica dei singoli redditi quando la certificazione di residenza e soggezione fiscale estera è valida.
  • Le somme dovute dall'Erario italiano in esecuzione di disposizioni convenzionali (pagamenti/crediti previsti dalla Convenzione) non rientrano necessariamente nel regime interno dei rimborsi d'imposta soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973; tali istanze seguono il termine prescrizionale generale (art. 2946 c.c.) salvo diversa disposizione convenzionale o normativa specifica.
  • La certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale estera che attesta la residenza e la soggezione alla legislazione fiscale locale ha valenza probatoria significativa e, di norma, basta a dimostrare il requisito della 'subject to tax' richiesto dalle convenzioni, salva prova contraria dell'Amministrazione finanziaria italiana.
  • In contenzioso il giudice nazionale deve interpretare le convenzioni secondo le finalità unitarie di eliminazione della doppia imposizione e di agevolazione degli scambi/investimenti internazionali, privilegiando l'efficacia sostanziale delle disposizioni convenzionali rispetto a formalismi che potrebbero ostacolare il beneficio.
  • Il carico probatorio: il contribuente deve provare la residenza e la soggezione fiscale nello Stato contraente; spetta poi all'Amministrazione dimostrare, se può, che quella soggezione non si applica ai redditi rilevanti o che vi sono altri ostacoli all'applicazione della norma convenzionale.

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