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Sentenza

Sentenza del 23/10/2023 n. 2712 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Cartella di pagamento - Notifica - PEC - Validità - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. IVA-ALTRO 2005 per difetto di motivazione e nullità della notifica a mezzo PEC. In primo grado la CTP di Crotone aveva accolto il ricorso. L'ADER proponeva appello sostenendo, tra l'altro, che la notifica telematica non era nulla poiché il notificante poteva allegare alla PEC una copia per immagini del documento analogico e che la cartella era conforme al modello legale, dunque adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'ADER, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso di B S. Ha ritenuto legittima la notifica via PEC con allegato documento informatico formato da copia per immagini della cartella cartacea; ha affermato che tale copia non richiede firma digitale in assenza di specifica norma che la imponga; ha inoltre valutato la motivazione della cartella sufficiente perché conteneva tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa tributaria. Il contribuente è stato condannato alle spese dei due gradi di giudizio (euro 3.189,20 per il primo grado e euro 3.614,10 per l'appello, oltre accessori).

Norme richiamate

  • Cass. 30948/2019

    La Suprema Corte ha affermato che la notifica della cartella di pagamento tramite PEC è legittima quando il messaggio contiene in allegato un documento informatico formato come copia per immagini di un documento originariamente cartaceo; tale copia non necessita di firma digitale salvo diversa previsione normativa.

  • Cass. 21328/2020

    La giurisprudenza richiama l'interpretazione dell'art.25 del D.P.R. n.602/1973 secondo cui la cartella per la riscossione deve seguire il modello approvato con D.M.; il modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma l'intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito codice.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Stabilisce che la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale approvato con D.M.; ne consegue che il rispetto del modello è elemento essenziale di validità formale della cartella e che il modello non prevede la firma dell'esattore.

  • Principio del raggiungimento dello scopo (giurisprudenza)

    Vizi formali della notifica o dell'atto possono essere sanati se risulta comunque raggiunto lo scopo della comunicazione, ossia se il destinatario ha potuto conoscere il contenuto e la causale della pretesa.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC è valida se il messaggio contiene in allegato una copia per immagini del documento cartaceo; la mancanza della firma digitale sulla copia informatica non invalida la notifica salvo diversa previsione normativa.
  • La cartella deve rispettare il modello approvato con D.M. (art.25 DPR 602/1973); il modello fornisce gli elementi minimi necessari e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore.
  • La nullità per carenza motivazionale sussiste solo se le carenze impediscono l'agevole identificazione della causale delle somme richieste; la presenza degli elementi essenziali (intestazione, causale/codice, importi, riferimento al ruolo) rende la motivazione adeguata.
  • Il principio del 'raggiungimento dello scopo' può sanare vizi formali qualora sia comunque evidente che il destinatario ha ricevuto e potuto comprendere la pretesa dell'Amministrazione.
  • In contestazioni simili è efficace dimostrare specificamente l'irregolarità della notifica (ad es. assenza dell'allegato, file corrotto, indirizzo PEC diverso) piuttosto che argomentazioni generiche; diversamente, è preferibile concentrarsi su vizi sostanziali della pretesa tributaria.
  • Proceduralmente, chi eccepisce la nullità della notifica deve provare l'effettiva inesistenza o irregolarità dell'allegato telematico; la mera asserzione non è sufficiente se l'atto contiene gli elementi essenziali richiesti dal modello.

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