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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20830 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007 per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di F. s.r.l., fatture poi stornate mediante note di credito. L'Amministrazione ha richiesto pagamento dell'IVA e sanzioni, fondandosi su indizi raccolti dalla Guardia di finanza che avrebbero dimostrato la inesistenza delle prestazioni. La società contribuente ha dedotto l'esistenza di rapporti commerciali e la tempestiva registrazione delle note di credito, nonché la rilevanza di una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante (depositato solo il dispositivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da F.N. (per carenza di interesse/legittimazione a ricorrere in proprio) e ha rigettato il ricorso di C. s.r.l., confermando la sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto i motivi di cassazione infondati o inammissibili: la CTR aveva adeguatamente motivato la valutazione degli indizi (gravi, precisi e concordanti) che attestavano l'inesistenza delle operazioni; la sentenza penale, di cui era stato depositato solo il dispositivo, non poteva essere utilizzata automaticamente come prova favorevole; il meccanismo di rettifica previsto dall'art. 26 DPR 633/1972 non è applicabile alle fatture per operazioni inesistenti, per cui il contribuente è tenuto al versamento dell'IVA. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 15.000,00).

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, omessa o insufficiente motivazione, vizi di motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: non può riesaminare il merito, ma solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio dell'onere della prova. In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni; tuttavia tale onere può essere assolto anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 21, comma 7, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Principio di cartolarità: la fattura è titolo per la detrazione; tuttavia se la fattura è per operazioni inesistenti non si può regolarizzare con la procedura di cui all'art. 26 e il cedente può essere tenuto al versamento dell'IVA, specie se il destinatario ha potuto utilizzare temporaneamente la fattura per finalità fiscali.

  • art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede la procedura di rettifica per raggruppare/compensare operazioni e rettifiche; la giurisprudenza richiamata precisa che tale procedura è ammessa solo per operazioni effettive e reali, non per fatture emesse per operazioni inesistenti.

  • art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata nel contesto della disciplina IVA e delle sue conseguenze impositive e sanzionatorie; la Corte ha ritenuto non applicabile il meccanismo di rettifica per operazioni inesistenti e quindi ha confermato l'obbligo di versamento dell'imposta.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Limiti in tema di prova nel giudizio tributario: la sentenza penale non ha automatica efficacia vincolante nel processo tributario; il giudice tributario può valutare liberamente la sentenza penale come elemento di prova, posto a confronto con le altre risultanze istruttorie.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui il giudice valuta la condotta delle parti e il materiale probatorio acquisito; la Corte ricorda che il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione delle prove.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio relativo alla pronuncia su tutte le questioni dedotte; ai fini di censurare omissioni di pronuncia in Cassazione è necessario che le questioni siano state dedotte in modo specifico e che l'atto di appello sia disponibile nel ricorso per cassazione (principio di autosufficienza).

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Norma penale processuale richiamata in relazione alla produzione degli atti del processo penale: la Corte ha ritenuto che dal solo dispositivo della sentenza penale non fosse possibile desumere le ragioni dell'assoluzione e quindi non potesse essere utilizzata come prova piena nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale, anche se relativa agli stessi fatti, non produce effetto vincolante automatico: costituisce elemento di prova libero, valutabile dal giudice tributario insieme alle altre risultanze; se viene prodotto solo il dispositivo, non è possibile conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'assoluzione.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'esistenza di operazioni e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti grava su di essa l'onere probatorio, ma tale onere può essere assolto mediante indizi gravi, precisi e concordanti (es. verbali della Guardia di finanza, riscontri documentali), che il giudice del merito può valutare e preferire ad altri elementi probatori.
  • La procedura di rettifica di cui all'art. 26 DPR 633/72 non è applicabile per fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti: in tali casi il fornitore può essere tenuto al versamento dell'IVA indicata in fattura, salvo il diritto al rimborso quando risulti eliminato il rischio di pregiudizio del gettito (cd. casi di tempestivo ritiro o mancato utilizzo della fattura da parte del destinatario).
  • Se il destinatario ha effettivamente potuto utilizzare o temporaneamente registrare la fattura prima dello storno, ciò può integrare un vantaggio economico e fiscale che giustifica l'accertamento a carico del fornitore; la concreta registrazione e la tempistica delle note di credito sono elementi valutabili dal giudice.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: chi censura omissioni o vizi di motivazione deve rispettare il principio di autosufficienza, allegando e trascrivendo gli atti pertinenti (es. atto di appello) e indicando con precisione le questioni dedotte in sede di merito; la mera allegazione generica di errori non è sufficiente per ottenere accoglimento.

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