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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27237/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento relativi a sanzioni pecuniarie ICI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, sostenendo in primo grado e poi in appello: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto impositivo, violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione delle delibere comunali richiamate negli avvisi, contraddittorietà tra provvedimenti comunali, disparità di trattamento e difetto di motivazione. La CTR respingeva l'appello ritenendo validi gli avvisi e affermando, tra l'altro, che i terreni erano edificabili e che le delibere/regolamenti comunali non andavano allegati perché conoscibili. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per erronea individuazione di fogli e particelle e per mancata allegazione delle delibere sulle aliquote; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e omessa/insufficiente motivazione per non avere considerato elementi che avrebbero escluso o ridotto l'edificabilità di alcuni terreni; 3) omesso esame e contraddittorietà tra provvedimenti per la asserita presenza di valori diversi attribuiti dal Comune a terreni della stessa area; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizi motivazionali sulla liquidazione delle spese in favore del Comune costituitosi tramite funzionario delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato, ribadendo che l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 non riguarda gli atti a contenuto normativo secondario pubblicati e conoscibili, come delibere e regolamenti comunali, e che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione sono ormai limitati al minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che in tema di ICI l'edificabilità dell'area deriva dalla qualificazione urbanistica nel PRG e viene meno solo in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta, mentre i vincoli di destinazione o le limitazioni che incidono solo sul valore non escludono il presupposto impositivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non ricondotto alla nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e comunque anche perché i valori evocati riguardavano particelle diverse da quelle oggetto di causa. Ha reputato il quarto motivo in parte inammissibile per le censure motivazionali e in parte infondato, precisando che nel processo tributario l'ente pubblico vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistito da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati dall'avviso impositivo riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'atto; sono esclusi gli atti irrilevanti e quelli a contenuto normativo secondario, come delibere e regolamenti comunali, se pubblicati e quindi conoscibili.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, non sono più deducibili in cassazione l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo la violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; inoltre il motivo deve essere specificamente ricondotto alla corretta ipotesi di impugnazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Ai fini ICI, la natura edificabile delle aree va desunta dalla qualificazione urbanistica e viene meno solo per vincoli di inedificabilità assoluta.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    La definizione di area fabbricabile, come interpretata autenticamente, si fonda sulla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005

    Norma richiamata come interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini ICI.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006

    Norma richiamata come interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini ICI.

  • art. 39 L. n. 2359/1865

    Per la determinazione del valore venale, le aree qualificate edificabili dagli strumenti urbanistici conservano tale qualità a prescindere dalla classificazione catastale e dalla mancata urbanizzazione, che incidono solo sul valore.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia va formulata in modo univoco come censura di nullità della sentenza; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte pubblica vittoriosa nel processo tributario ha diritto alla rifusione delle spese, anche se assistita da propri funzionari o dipendenti.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    L'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente pubblico vittorioso, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso impositivo non si estende agli atti regolamentari o alle delibere comunali già pubblicati e quindi conoscibili, purché l'avviso consenta di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
  • Nel giudizio di cassazione non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La censura di omessa pronuncia o di nullità della decisione deve essere prospettata in modo univoco come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c.; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Ai fini dell'ICI, l'edificabilità dell'area discende dalla qualificazione urbanistica attribuita dagli strumenti di pianificazione e viene meno solo se esiste un vincolo di inedificabilità assoluta; i vincoli che incidono soltanto sulla concreta utilizzabilità o sul valore del bene non escludono il presupposto impositivo.
  • Nel processo tributario l'ente pubblico vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difeso da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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