Sentenza del 28/03/2023 n. 8791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ASL aveva ridotto unilateralmente i corrispettivi mensili previsti dall'Accordo Integrativo Regionale (voci "NCP in gruppo e relativo personale" e "assistenza domiciliare integrata") nonostante le prestazioni richieste al medico fossero rimaste invariate. Il medico aveva ottenuto un decreto monitorio per il pagamento integrale dei corrispettivi previsti dall'AIR; la ASL aveva opposto e poi impugnato in appello e in cassazione sostenendo che le misure di contenimento della spesa (tetti di spesa regionali e provvedimenti del Commissario ad acta) legittimavano la rimodulazione unilaterale e che tali voci avessero natura incentivante e facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ASL confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello che avevano disposto il pagamento integrale dei corrispettivi previsti dall'AIR. La Corte ha ritenuto che le esigenze di contenimento della spesa non autorizzino le singole ASL a modificare unilateralmente gli obblighi economici derivanti dalla contrattazione collettiva e integrativa; le riduzioni devono essere perseguite attraverso la contrattazione e le procedure previste, non mediante atti unilaterali del debitore. La ASL è stata condannata alle spese di giudizio in favore del medico (liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per competenze professionali, più accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Accordo Integrativo Regionale Abruzzo (Delib. Giunta Regionale 9 agosto 2006, n. 916)
art. 5 (voci retributive oggetto della controversia)
I corrispettivi stabiliti dall'AIR hanno efficacia contrattuale e non possono essere ridotti unilateralmente dall'ASL se le prestazioni contrattualmente previste rimangono invariate.
Delib. G.R. Abruzzo n. 592/2008
Fissa tetti di spesa e linee guida per le ASL; la Corte ha ritenuto che la riduzione dovesse essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione e non con interventi unilaterali.
Decreto del Commissario ad acta n. 27/2011
Conferma che le ASL non possono modificare unilateralmente contenuti normativi ed economici degli AIR e mira a evitare disparità di trattamento; non legittima, di per sé, riduzioni unilaterali operate dalle singole ASL.
art. 1, commi 173, 176, 178, 180
Le norme per il piano di rientro incidono sugli atti normativi e di programmazione, ma non autorizzano la compressione del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione dei rapporti economici dei medici convenzionati.
Pur imponendo obiettivi di contenimento della spesa, richiama la contrattazione e prescrive che il contenimento sia perseguito attraverso il ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa, non mediante interventi unilaterali sui trattamenti.
Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale (23 marzo 2005)
La disciplina economica del rapporto convenzionale è dettata dall'ACN e dagli accordi integrativi; i contratti individuali devono conformarsi a tali accordi e non possono essere modificati unilateralmente.
art. 40 (comma 4 e norme sulla disapplicazione della contrattazione integrativa)
Le pubbliche amministrazioni devono rispettare gli obblighi assunti con i contratti collettivi; la disapplicazione delle clausole della contrattazione integrativa è ammessa in via limitata e solo per nullità genetica o nei casi disciplinati (modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 con poteri eccezionali e temporanei).
modifiche all'art. 40 D.Lgs. 165/2001 (commi 3-bis e 3-ter)
Attribuisce in via eccezionale poteri temporanei al datore pubblico in caso di mancato accordo dopo sessione negoziale, ma non legittima interventi unilaterali generalizzati che incidano su materie riservate a livelli diversi di contrattazione.
Sancisce l'uniformità del rapporto convenzionale e l'importanza della contrattazione per assicurare omogeneità sul territorio; non consente che provvedimenti di rientro compressino la contrattazione collettiva.
Definisce il quadro regolatorio dei rapporti convenzionali; non prevale sulle garanzie della contrattazione collettiva nei rapporti con i medici di medicina generale.
Massime di principio
- Le ASL non possono ridurre unilateralmente corrispettivi fissati dalla contrattazione collettiva o integrativa se la prestazione rimane inalterata: le riduzioni vanno perseguite tramite la riapertura dei tavoli negoziali e secondo le procedure contrattuali.
- Le misure di contenimento della spesa e i provvedimenti di Piano di rientro incidono sugli atti di programmazione amministrativa, ma non autorizzano di per sé la compressione degli obblighi economici derivanti dalla contrattazione collettiva.
- Il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale è in gran parte di natura privatistica/contrattuale: gli atti aziendali che rideterminano corrispettivi si valutano come comportamenti del debitore e non come esercizio di potestà autoritativa quando incidono su materie contrattate.
- Il potere di 'disapplicare' o di intervenire unilateralmente sulla contrattazione integrativa è eccezionale, strettamente regolato (art. 40 D.Lgs. 165/2001 e modifiche) e applicabile solo nei casi e modi previsti dalla legge; non è uno strumento generale per rispettare tetti di spesa.
- In controversie simili è strategico per il medico/documentare che le prestazioni richieste sono rimaste invariate, richiedere l'adempimento (es. decreto monitorio) e contestare la natura autoritativa dell'atto aziendale che ha ridotto i compensi; per l'ASL è opportuno perseguire la riduzione dei costi attraverso negoziazione sindacale e interventi programmatori regionali, non con atti unilaterali.
- Va distinta la posizione giuridica delle strutture accreditate (tariffe di natura autoritativa) e dei professionisti convenzionati: per questi ultimi prevale il principio della parità contrattuale e della vincolatività degli accordi collettivi.
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