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Sentenza

Sentenza del 27/03/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Definizione agevolata - Giudizi aventi ad oggetto atti impositivi - Impugnazione della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego di accesso alla definizione agevolata ex art. 6 DL 136/2018 relativo a una cartella di pagamento per IVA 2014. La contribuente sosteneva che la cartella fosse un atto impositivo (poiché non sarebbe stato notificato un precedente avviso di accertamento) e dunque definibile; l'ufficio ha negato la definizione ritenendo la cartella atto di mera riscossione non ricompreso nell'art. 6.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha confermato che l'art. 6 DL 136/2018 si applica soltanto alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi (es. avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori, atti di recupero crediti d'imposta), escludendo gli atti di mera riscossione quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Nel caso di specie la cartella è atto di riscossione conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione e non è stato evidenziato il vizio di mancata notificazione dell'atto prodromico; pertanto la definizione agevolata non era applicabile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 DL 136/2018 (convertito)

    La definizione agevolata prevista dall'art. 6 è limitata alle controversie 'aventi ad oggetto atti impositivi' (avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori, atti di recupero crediti d'imposta e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata) ed esclude gli atti di mera riscossione (ruoli, cartelle, avvisi di liquidazione).

  • art. 1 DL 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017)

    La definizione agevolata originaria prevista dal DL 50/2017 aveva un ambito più ampio e comprendeva anche controversie riguardanti atti di riscossione; rispetto a quella previgente l'art. 6 del DL 136/2018 ha invece ristretto l'ambito ai soli atti impositivi.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 6 DL 136/2018 si applica solo alle controversie che hanno ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori, atti di recupero di crediti d'imposta) e non ai ruoli, alle cartelle di pagamento o agli avvisi di liquidazione.
  • La cartella di pagamento è normalmente un atto di riscossione: quando è preceduta da un avviso di accertamento o nasce da un controllo automatizzato della dichiarazione, costituisce esecuzione di una pretesa già determinata e non un autonomo atto impositivo definibile ai sensi dell'art. 6.
  • Se si intende chiedere la definizione agevolata occorre verificare preventivamente la natura dell'atto contestato: solo se l'atto è qualificabile come atto impositivo la richiesta è ammissibile.
  • Se la cartella deriva da un avviso di accertamento, la definizione dovrebbe essere valutata sull'atto impositivo antecedente (es. avviso di accertamento); contestare solo la cartella senza impugnare o eccepire vizi dell'atto prodromico può precludere la definizione.
  • Le liti derivanti da controllo automatizzato della dichiarazione che comportano la determinazione dell'imposta secondo i dati dichiarati (e l'iscrizione a ruolo per omessi/ritardati versamenti) sono escluse dalla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6.
  • Dal punto di vista processuale, chi invoca la non notificazione dell'atto prodromico deve eccepirla esplicitamente nel giudizio; l'assenza di tale eccezione riduce le possibilità di qualificare la cartella come atto impositivo.
  • Pratica consigliata: prima di proporre richiesta di definizione agevolata, verificare la tipologia dell'atto (impositivo vs. di riscossione), l'esistenza e la regolarità di eventuali atti prodromici e la data di notifica del ricorso di primo grado rispetto ai termini richiesti dalla norma.

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