Sentenza del 28/03/2023 n. 212 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Contributo unificato tributario - Disciplina del ricorso cumulativo - Impugnativa dell'atto di ipoteca che implica il vaglio degli atti presupposti - Unitarietà della domanda, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria e del relativo provvedimento sanzionatorio (atto impositivo/provvedimento di irrogazione sanzione n. 2020/x S) e contestazione della richiesta di contributo unificato calcolata dall'Ufficio come se l'appello vertesse separatamente anche sugli atti presupposti (tre cartelle esattoriali). La ricorrente aveva versato contributo riferito al valore unitario della domanda (solo ipoteca), l'ufficio richiedeva contributo maggiore ritenendo necessario il pagamento "per ciascun atto impugnato".
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara ha dichiarato il ricorso fondato, accogliendolo nel merito e compensando le spese processuali. Ha ritenuto che, se l'impugnativa dell'atto di iscrizione ipotecaria impone il vaglio anche degli atti presupposti e la domanda è unitaria, il contributo unificato deve essere valutato considerando la sostanza e l'unitarietà della controversia (ratio del contributo come ristoro dei costi del processo), non con un calcolo meramente formalistico "per ciascun atto impugnato".
Norme richiamate
D.P.R. n. 115/2002, art. 14, comma 3-bis
Prima della modifica: "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". Dopo la modifica (legge n.147/2013): "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".
La Corte ha interpretato la norma considerando la sua ratio (ristoro dei costi del servizio giustizia) e il merito sostanziale della controversia: quando l'impugnativa è unitaria e l'atto principale (es. ipoteca) comporta il vaglio degli atti presupposti, va riconosciuta l'unitarietà della domanda e non un'applicazione meccanica del principio "per ciascun atto impugnato".
D.Lgs. n. 546/1992, art. 12, comma 5
Usato per la determinazione del valore della lite; la Corte ha ritenuto applicabile la regola di somma dei valori delle domande quando sussiste pluralità di domande, ma ha valorizzato la possibilità di considerare unitaria la domanda quando gli atti sono connessi e la tutela è esercitata unitariamente.
Codice di procedura civile, art. 104 e art. 10, comma 2
Ai sensi dell'estensione interpretativa dell'art. 104 c.p.c. al processo tributario (per effetto del rinvio dell'art. 1 del d.lgs. 546/1992), il valore della causa in presenza di pluralità di domande può essere determinato sommando i valori. Tuttavia la Corte ha richiamato l'interpretazione che ammette ricorsi cumulativi/unitari quando la tutela e le ragioni sono connesse, evitando rigidità formali.
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 598 (modifica art. 14 DPR 115/2002)
Ha introdotto/espressivizzato la locuzione "per ciascun atto impugnato" nell'art. 14; la Corte ha comunque interpretato la modifica alla luce della ratio complessiva del contributo e dell'unitarietà sostanziale delle controversie, evitando applicazioni formali che possano gravare indebitamente l'accesso alla giustizia.
Corte Costituzionale, sentenza 30 maggio 2016, n. 120
Riferita per la ratio del contributo unificato: funzione di ristoro dei costi del funzionamento dell'apparato giudiziario. La Corte territoriale ha usato questo principio per temperare un'applicazione meccanica della regola "per ciascun atto impugnato".
Circolari e direttive amministrative contestate (es. Circolare 1/DF 2.1 del 21.09.2011; direttive n. 2/DGT del 14.12.2012 e n.3/DGT del 26.06.2014)
La ricorrente chiedeva la disapplicazione; la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto prevalente il criterio di valutazione sostanziale/Unitario rispetto a letture formalistiche suggerite da prassi amministrativa.
Massime di principio
- Se l'impugnativa verte su un atto (es. iscrizione ipotecaria) che necessariamente comporta il riesame di atti presupposti, il giudice può riconoscere l'unitarietà della domanda e valutare il contributo unificato sulla base della sostanza del contenzioso, non esclusivamente sul conteggio formale degli atti impugnati.
- Nel proporre ricorso cumulativo o unitario è opportuno indicare chiaramente nelle conclusioni il valore attribuito alla lite e motivare l'unitarietà della domanda (ragioni connesse, medesima causa di petizione) richiamando art. 104 c.p.c. e l'estensione al processo tributario.
- La modifica normativa che parla di "per ciascun atto impugnato" non impedisce al giudice di operare un'interpretazione sistematica e sostanziale della norma: si può contrastare la richiesta di più contributi se il pagamento multiplo risulta sproporzionato rispetto alla natura unitaria del contenzioso.
- In sede amministrativa l'ufficio può richiedere contributi aggiuntivi; il contribuente deve documentare e disciplinare nella memoria/ricorso la natura unitaria della domanda e, se necessario, impugnare l'addebito in giudizio chiedendo compensazione/spese se la tesi viene accolta.
- Quando si prospettano profili di doppia imposizione del contributo o di eccessiva onerosità per l'accesso alla giustizia, valorizzare argomenti costituzionali (principio di ragionevolezza, diritto di difesa, art. 113 Cost.) può essere utile per ottenere un approccio interpretativo favorevole.
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