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Sentenza

Sentenza del 28/03/2023 n. 8796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero di maggiori dazi, IVA e accisa su Kg 78.420,56 di tabacchi lavorati esteri per il periodo 1998 - febbraio 2000. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'esclusione della qualità di coobbligato in solido; la CTR ha confermato il rigetto degli appelli dell'Amministrazione e del contribuente ritenendo non acquisita una prova certa del coinvolgimento di A.A. nel sodalizio dedito al contrabbando, facendo riferimento agli esiti del procedimento penale (tra cui pronunce di improcedibilità per prescrizione e pronunce assolutorie per periodi non coincidenti). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione denunciando, fra l'altro, motivazione apparente e erronea valutazione dell'efficacia probatoria delle sentenze penali (improcedibilità per prescrizione) e dei rapporti tra giudicato penale e processo tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (vizî di motivazione apparente), ritenendo che la CTR non abbia chiarito l'iter logico-giuridico né indicato le prove valutate con riferimento ai fatti contestati nel periodo 1998-febbraio 2000. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale del contribuente è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Obbligo di motivazione nel processo tributario: la motivazione deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto e l'iter logico seguito; la sua omissione o apparenza integra vizio rilevante che giustifica la cassazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiesta di specificazione delle ragioni del convincimento del giudice; violazione configurante motivazione apparente quando il ragionamento non consente il controllo sulla logicità della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale che impone il diritto a una decisione motivata; la motivazione insufficiente può determinare la nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati: vizio di motivazione (n. 4) e violazione e falsa applicazione di norme (n. 3) invocate dall'Amministrazione e dal ricorrente incidentale.

  • art. 654 c.p.p.

    Regola sull'efficacia delle sentenze penali nei procedimenti civili/ amministrativi: la Corte evidenzia la necessità di valutare correttamente il valore probatorio delle sentenze penali (e, in particolare, la limitata efficacia delle sentenze di improcedibilità per prescrizione rispetto all'accertamento dei fatti).

  • art. 531 c.p.p.

    Riferimento alle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento e al loro diverso valore probatorio rispetto a pronunce di improcedibilità per prescrizione; la sentenza impugnata è stata criticata per aver confuso tali profili.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, commi 1 e 2

    Norme richiamate con riferimento alla disciplina delle spese nel processo tributario; la Corte ha assorbito le questioni relative al ricorso incidentale e rinviato le valutazioni sulla determinazione delle spese al giudice di rinvio.

  • artt. 91-92 c.p.c.

    Norme sul regolamento delle spese di lite e la compensazione; richiamate nel quadro delle contestazioni sulla compensazione delle spese decisa nei gradi precedenti.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sulla valutazione e l'efficacia probatoria degli atti e delle prove: richiamate dalle parti nella discussione sui rapporti fra giudicato penale e processo civile/tributario e sulla portata vincolante delle sentenze penali.

Massime di principio

  • La decisione sottolinea che, in giudizio tributario, il giudice deve motivare in modo chiaro e logicamente verificabile quali prove ha valutato e come ha costituito il proprio convincimento: motivazione omessa o apparentemente vacua può condurre alla cassazione e al rinvio.
  • I risultati del procedimento penale (in particolare le sentenze di improcedibilità per prescrizione) non possono essere automaticamente assimilati a un accertamento definitivo dei fatti ai fini tributari: il giudice tributario deve esaminare e spiegare quale valore probatorio attribuisce a tali pronunce.
  • L'Amministrazione ha l'onere di fornire prove adeguate del coinvolgimento del contribuente nell'attività illecita per affermarne la qualità di obbligato solidale; l'assenza di 'prova certa' impedisce di reggere la pretesa impositiva.
  • Quando il giudice tributario dispone la compensazione delle spese per 'gravi ed eccezionali ragioni' deve indicare esplicitamente e motivare tali ragioni sulla base delle norme applicabili (D.Lgs. 546/92, art. 15 e disposizioni del c.p.c.).
  • Nel rapporto tra giudicato penale e processo tributario è richiesta un'analisi puntuale e motivata: il giudicato penale può avere rilievo, ma la sua efficacia vincolante non opera automaticamente senza che il giudice tributario illustri le ragioni della recezione o della disapplicazione di quanto accertato nel penale.
  • In casi simili è prudente per l'Amministrazione evitare di fondare interamente la pretesa tributaria su esiti penali di natura non pienamente decisoria (es. improcedibilità per prescrizione) senza ulteriori elementi probatori e senza una motivazione completa da parte del giudice.

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