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Sentenza

Sentenza del 28/03/2023 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Spese di sponsorizzazione -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di spese di sponsorizzazione pagate dalla società partecipata (e imputate al socio) in favore della Polisportiva G.A.S.D. L'Ufficio sostenne che, pur essendo effettivamente sostenute le spese, mancava il requisito di inerenza: la pubblicità esposta in partite dilettantistiche non sarebbe idonea a promuovere immagine e prodotti della società che svolge attività di servizi intermedia (B2B) con un unico committente. L'Ufficio richiamò la circolare n.21/2003 e il principio di inerenza dell'art.109 TUIR. Il contribuente invocò l'art.90, comma 8, legge n.289/2002 che riconosce una presunzione assoluta di pubblicità per sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche entro il limite quantitativo, sostenendo che, se ricorrono i presupposti normativi e c'è documentazione contabile, non può essere sindacata la deducibilità.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione legale assoluta prevista dall'art.90, comma 8, L.289/2002: la deducibilità opera al verificarsi dei soli presupposti normativi (soggetto sponsorizzato società sportiva dilettantistica, rispetto del limite quantitativo, finalità di promozione dell'immagine/prodotti, effettiva attività promozionale del beneficiario). Non è richiesta la prova che il mezzo pubblicitario sia concretamente efficace; è sufficiente che la sponsorizzazione miri a promuovere. L'appello dell'Ufficio, fondato su una verifica di efficacia concreta e sul richiamo al principio di inerenza, è stato quindi respinto. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali (determinazione: Euro 1.150,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    art. 90, comma 8, L. 289/2002

    Riconosce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria (e quindi di deducibilità) per le somme corrisposte a società sportive dilettantistiche entro il limite annuo previsto, purché ricorrano i presupposti espressi dalla norma.

  • art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    L'Ufficio lo richiamava per il principio di inerenza delle spese pubblicitarie; la Corte ha però chiarito che, rispetto alle sponsorizzazioni disciplinate dall'art.90(8), la presunzione legale opera indipendentemente da ulteriori richieste di inerenza.

  • art. 5 D.P.R. 917/1986

    Richiamato per la rideterminazione del reddito di partecipazione imputato al socio in seguito all'accertamento nei confronti della società.

  • art. 12, comma 2, Statuto del Contribuente

    art. 12, comma 2, Statuto del Contribuente

    Richiamato dal contribuente nell'eccezione di nullità dell'atto; non è risultato decisivo ai fini della questione di merito relativa alla deducibilità.

  • Circolare n.21 del 22/04/2003 (Agenzia delle Entrate)

    Interpretazione amministrativa richiamata dall'Ufficio che indicava condizioni per l'agevolazione (destinazione alla promozione dell'immagine/prodotti e attività specifica del beneficiario); la Corte ha confermato che solo i requisiti di legge rilevano e che la verifica di efficacia concreta non può prevalere sulla presunzione legale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    ordinanze n.8981/2017 e n.4627/2023 (citazioni di massima)

    La Cassazione ha più volte affermato che la presunzione di inerenza/deducibilità ex art.90(8) opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza ulteriori requisiti.

Massime di principio

  • Se la sponsorizzazione è effettuata verso una società sportiva dilettantistica e rientra nei limiti quantitativi dell'art.90(8) L.289/2002, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria: la deducibilità è presumibile senza che l'Amministrazione fiscale possa sindacare l'efficacia concreta dell'azione pubblicitaria.
  • I controlli dell'Amministrazione devono limitarsi a verificare i presupposti espressamente previsti dalla norma (identità del beneficiario come ASD, rispetto del limite di spesa, finalità di promozione, effettiva attività promozionale del beneficiario) e la documentazione contabile che attesti l'operazione.
  • Il principio di inerenza ex art.109 TUIR non può essere utilizzato per escludere la deducibilità quando ricorrono i requisiti dell'art.90(8); in tali casi la norma speciale prevale sul controllo sostanziale dell'inerenza.
  • La pubblicità come 'mira a promuovere' si intende in senso astratto: non è necessario provare che il target effettivo degli spettatori coincida con il mercato di riferimento dell'azienda sponsor.
  • Per cautela pratica, il contribuente deve conservare documentazione chiara (contratti di sponsorizzazione, fatture, materiale pubblicitario, prove dell'attività promozionale del beneficiario) e verificare di non superare i limiti quantitativi previsti dalla norma; in assenza di tali presupposti la deducibilità potrebbe essere contestata.

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