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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24852/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso sulla base di due processi verbali di constatazione e con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, con annullamento limitato alla quota di interessi attivi di euro 12.777,77, mentre era stata confermata la ripresa a tassazione di euro 460.000 per costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, documentate da tre fatture emesse da una società estera. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame del contribuente, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza di primo grado e sulla mancata allegazione dei PVC all'atto impositivo, oltre che sulla ricostruzione dell'oggettiva inesistenza delle operazioni. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 75 d.P.R. 917/1986, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero fondato la decisione su un ragionamento induttivo arbitrario derivato da meri indizi, inidonei a sostenere la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto più profili: il motivo era formulato in modo generico e promiscuo, senza la specifica indicazione del vizio denunciato ex art. 360 c.p.c.; inoltre mancava l'autosufficienza, perché la ricorrente non indicava specificamente i documenti asseritamente non valutati, non ne trascriveva il contenuto rilevante né ne localizzava la produzione nel giudizio di merito; infine la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, preclusa in sede di legittimità. Nonostante l'illustrazione delle ragioni di inammissibilità, nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    richiamato come parametro normativo della censura sulla rettifica fiscale e sull'accertamento IVA, ma la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché dichiara il ricorso inammissibile

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    richiamato come norma sulla deducibilità dei componenti negativi; la censura non è esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che la doglianza è formulata in modo generico e comunque mira a sollecitare un riesame del merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva che il ricorso, sotto tale veste, tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente il vizio denunciato tra quelli tassativi, essendo il giudizio di legittimità a critica vincolata

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso, ritenuto non rispettato perché non erano specificati, trascritti e localizzati i documenti rilevanti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del possibile raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto

  • Cass. n. 11603/2018

    citata a sostegno del principio per cui è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata con un motivo cumulativo e confuso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specificamente ricondotta a uno dei vizi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile un motivo generico o promiscuo che cumuli profili diversi senza una chiara delimitazione del vizio denunciato.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si deduca l'omessa o erronea valutazione di documenti, il ricorrente deve indicare puntualmente quali documenti rilevino, trascriverne il contenuto essenziale e indicarne la localizzazione nel fascicolo e nel giudizio di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di rivisitazione del merito della controversia.
  • La mera denuncia di violazioni di legge o di norme sulla prova non basta se, in concreto, la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Laddove il ricorso sia rigettato, il soccombente può essere condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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