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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla S. s.r.l. la deduzione di costi e la detrazione della relativa IVA, ritenendo che una parte del corrispettivo, pari a 675.000 euro, indicato nella cessione di un contratto di leasing immobiliare fosse fittizia o comunque superiore a quella effettiva. L'operazione era stata considerata antieconomica e rischiosa, poiché la società aveva sostenuto costi e anticipato ingenti somme per acquistare e riscattare un immobile poi rivenduto a un prezzo apparentemente non remunerativo. L'accertamento aveva inoltre comportato la rettifica della perdita utilizzata dalla società nel 2006 e l'imputazione ai soci di maggiori redditi di capitale per presunta distribuzione di utili extracontabili. I contribuenti sostenevano, tra l'altro, che i 550.000 euro pagati originariamente dal socio G.A. fossero divenuti costi della società a seguito della cessione del contratto preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti. Ha ritenuto corretto escludere dalla contabilità della società i 550.000 euro originariamente pagati dal socio G.A., poiché al momento dei pagamenti egli era ancora il contraente effettivo e la successiva nomina del terzo non era mai stata esercitata. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla deducibilità del presunto costo sostenuto dalla società verso il socio, per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati tempi e modalità del pagamento. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la Commissione regionale aveva motivato in modo generico sull'antieconomicità e sulla rischiosità dell'operazione, senza esaminare adeguatamente gli elementi concreti indicati dall'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame di tali elementi e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 1401, 1402 e 1405

    La nomina del terzo deve essere comunicata alla controparte nel termine previsto; in mancanza, il contratto produce effetti tra i contraenti originari.

    La mancata electio amici impedisce di attribuire retroattivamente alla società gli effetti del contratto preliminare e, ai fini fiscali, il pagamento resta imputabile al soggetto che lo ha effettivamente sostenuto.

  • Codice civile, art. 1406

    Disciplina la cessione del contratto, ma la successiva cessione non modifica il soggetto cui deve essere imputato un pagamento già effettuato prima della cessione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4

    L'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

    Per gli acconti relativi a un preliminare immobiliare rileva il momento del pagamento o della fatturazione; il costo e l'IVA devono essere riferiti al soggetto che in quel momento ha effettuato il pagamento.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    Gli accertamenti basati su presunzioni richiedono elementi oggettivi idonei; tuttavia anche un solo elemento può essere sufficiente se dotato di particolare gravità e precisione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 83

    La deducibilità fiscale di un costo presuppone che esso sia effettivo, documentato e correttamente imputabile al reddito d'impresa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    Rileva ai fini della ricostruzione presuntiva del reddito dei soci, inclusa l'eventuale distribuzione di utili extracontabili, quando l'accertamento nei confronti della società sia adeguatamente fondato.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancata indicazione dei fatti, dei documenti e delle modalità dei pagamenti può determinare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un pagamento deve essere imputato al soggetto che lo ha effettivamente sostenuto nel momento in cui è stato effettuato; una successiva cessione contrattuale non trasferisce automaticamente la rilevanza fiscale del pagamento pregresso.
  • La clausola di nomina di un terzo produce effetti sostitutivi solo se la nomina viene esercitata secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto o dalla legge; in mancanza, restano obbligati e beneficiari i contraenti originari.
  • L'antieconomicità di un'operazione può costituire un importante elemento presuntivo per contestare costi inesistenti o sovrafatturati, soprattutto quando emergano perdite strutturali, rivendite immediate e anticipazioni sproporzionate.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi concreti, gravi e precisi di antieconomicità, spetta al contribuente spiegare e documentare le ragioni imprenditoriali dell'operazione; la sola regolarità formale della contabilità non è sufficiente.
  • La motivazione del giudice tributario deve confrontarsi puntualmente con gli elementi oggettivi posti a base dell'accertamento e non può limitarsi ad affermazioni generiche sulle presunzioni o sull'antieconomicità.
  • La deduzione di un costo sostenuto nei confronti di un socio richiede prova specifica dell'effettività del pagamento, della sua imputazione alla società e delle relative modalità; una scrittura che indichi soltanto il prezzo, senza prova dell'adempimento, può non essere sufficiente.

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