Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, un professionista si vide contestare un maggior reddito da lavoro autonomo, con recupero a tassazione di importi ritenuti indebitamente esclusi e rilievi su IVA e indeducibilità di costi. Il contribuente impugnò l'atto e in primo grado ottenne ragione, poiché il giudice ritenne provato il mancato incasso di alcune fatture tramite estratti conto bancari, lettere di messa in mora ed elenco delle parcelle non riscosse. In appello, però, la decisione fu riformata: la CTR ritenne non assolto l'onere della prova contraria sul mancato pagamento delle prestazioni fatturate, valorizzando la presunzione di incasso collegata all'emissione delle fatture e la mancata produzione del registro degli incassi e dei pagamenti. Nel ricorso per cassazione il contribuente dedusse, da un lato, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per omessa notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza di appello; dall'altro, la violazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo, sostenendo che i corrispettivi fatturati ma non riscossi non dovevano concorrere al reddito imponibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che la comunicazione dell'udienza di trattazione nel processo tributario è dovuta soltanto alle parti costituite e che il ricorrente era rimasto contumace in appello. Sul secondo motivo ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale della CTR: l'emissione della fattura giustifica la presunzione di pagamento della prestazione, coerente con la disciplina IVA, mentre per le imposte dirette il professionista, soggetto al principio di cassa, deve provare che l'incasso sia avvenuto in epoca successiva; tale accertamento in fatto del giudice di merito, secondo la Corte, non è sindacabile in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato poiché la comunicazione dell'udienza nel rito tributario spetta solo alle parti costituite.
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la comunicazione dell'avviso di trattazione è dovuta alle sole parti costituite; non spetta al contumace.
art. 54, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i redditi da lavoro autonomo sono determinati secondo il principio di cassa; il corrispettivo fatturato non concorre al reddito se il contribuente prova che l'incasso è avvenuto in un momento successivo all'anno oggetto di accertamento.
art. 6, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"
la fattura emessa fa sorgere una presunzione di pagamento coerente con la disciplina IVA; il giudice di merito può valorizzarla ai fini della verifica fiscale.
art. 26, commi 3 e 3-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato a sostegno della necessità di utilizzare gli strumenti previsti per la variazione/registrazione dell'operazione e della rilevanza della mancata attivazione della procedura da parte del professionista.
art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato come norma sull'impugnazione per cassazione, senza che la censura potesse però investire un accertamento di fatto non sindacabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'avviso di trattazione dell'udienza deve essere comunicato alle sole parti costituite; la parte rimasta contumace non può dolersi della mancata comunicazione.
- Per i redditi di lavoro autonomo vige il principio di cassa: il corrispettivo fatturato concorre al reddito dell'anno in cui è percepito, ma il contribuente che invochi il mancato incasso deve fornire prova idonea e specifica della percezione in epoca successiva.
- L'emissione della fattura può fondare, ai fini fiscali, una presunzione di pagamento della prestazione, coerente con la disciplina IVA; il giudice di merito può valorizzare tale presunzione insieme agli altri elementi documentali disponibili.
- La valutazione circa l'idoneità delle prove offerte per dimostrare il mancato incasso costituisce accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →