Cassazione Civile, Ordinanza n. 15329/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo, conosciuto dall'interessato a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate, con cui venivano contestate alcune iscrizioni a ruolo e i relativi atti presupposti (avviso di addebito e cartelle di pagamento) per dedotta mancata o invalida notifica. In primo e secondo grado l'opposizione era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: (1) nullità della sentenza per mancato ingresso del tempestivo disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni dei referti di notifica, con richiamo agli artt. 214, 215, 216 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 2702 c.c. e delle norme sul disconoscimento delle scritture per omessa attivazione del procedimento di verificazione; (3) omessa pronuncia sul disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia; (4) censura sulla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire, deducendo prescrizione, decadenza o insussistenza del credito; (5) nullità per aver ritenuto valida la notifica di un avviso di addebito benché l'avviso di ricevimento non recasse firma e data dell'agente postale; (6) nullità per aver ritenuto notificata una cartella di pagamento senza prova della notifica; (7) nullità per aver reputato perfezionata la notifica di un'ulteriore cartella pur senza prova della ricezione della raccomandata. Gli enti resistenti hanno sostenuto, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione perché sulla sussistenza dell'interesse ad agire si era formato giudicato interno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che sulla sussistenza dell'interesse ad agire si era formato giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione della corte territoriale; pertanto lo ius superveniens non poteva travolgerla. Quanto ai primi tre motivi, li ha ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato il disconoscimento come generico e quindi inefficace: secondo la Corte di legittimità, tale valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la decisione, che aveva riconosciuto l'interesse ad agire per l'esistenza di una situazione di incertezza attuale e concreta derivante da un'iscrizione ipotecaria, escludendolo solo per due cartelle rispetto alle quali non era iniziata alcuna azione esecutiva. I motivi dal quinto al settimo sono stati ugualmente dichiarati inammissibili: la Corte d'appello aveva affermato che le cartelle risultavano regolarmente notificate a mezzo raccomandata e che, per tale tipo di notifica, la prova del perfezionamento era fornita dall'avviso di ricevimento, con irrilevanza delle modalità di sottoscrizione in assenza di querela di falso; inoltre operava la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione, prova non offerta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure non si confrontano con la ratio decidendi e sono quindi inammissibili.
Il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni deve essere specifico; contestazioni generiche non sono idonee a far venir meno l'efficacia probatoria del documento.
Richiamato dai motivi, ma la Corte ribadisce che la contestazione della conformità della copia all'originale va fatta in modo chiaro e specifico per essere efficace.
Il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una dichiarazione chiara, specifica e univoca che indichi il documento contestato e gli aspetti di difformità rispetto all'originale.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha effettivamente esaminato la questione e l'ha respinta per genericità del disconoscimento.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo non supera il giudicato interno formatosi sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
Richiamato come fonte dello ius superveniens in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata dall'INAIL per sostenere l'inammissibilità del ricorso.
La notifica della cartella può avvenire mediante spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale.
Indicato insieme al decreto ministeriale del 2008 come disciplina del servizio postale applicabile alla notifica via raccomandata.
d.m. 1.10.2008
Richiamato come regolamentazione del servizio postale rilevante per la notifica a mezzo raccomandata.
L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto; la presunzione può essere superata solo provando l'incolpevole impossibilità di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo, ma non è stata accolta alcuna lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità tra originale e copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e univoco; non sono sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile, né il giudice di legittimità può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della genericità del disconoscimento.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza di merito ha espressamente esaminato la censura e l'ha respinta, anche implicitamente, sulla base della sua irrilevanza o genericità.
- Lo ius superveniens in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo non incide sul punto coperto da giudicato interno relativo alla sussistenza dell'interesse ad agire.
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo richiede un interesse attuale e concreto alla rimozione di una situazione di incertezza; tale interesse può essere riconosciuto quando l'estratto sia collegato a una misura esecutiva o cautelare già attivata, mentre può mancare per posizioni prive di iniziative esecutive.
- Per la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo raccomandata, la prova del perfezionamento è data dall'avviso di ricevimento e, in assenza di querela di falso, sono irrilevanti le modalità formali di redazione della firma del ricevente; la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. può essere superata solo provando l'incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
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