Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a tre cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 31.527,24 e l’aveva impugnata sostenendo, in sostanza, che l’atto fosse carente di motivazione e illegittimo per omessa indicazione dei ruoli, della loro esecutività e delle notifiche, nonché per mancata notifica di un avviso di intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. In appello aveva riproposto tre censure: difetto di motivazione dell’atto, eccesso di garanzia per il cumulo di misure cautelari/esecutive, e omessa riunione del giudizio con altri procedimenti ritenuti collegati. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omessa integrazione dell’atto amministrativo, omessa motivazione, violazione delle regole sul devolutum dell’appello, nullità della sentenza e violazioni di varie norme processuali e sostanziali; con il secondo ha lamentato l’omessa riunione dei giudizi pendenti avanti la stessa sezione, deducendo violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dei principi di difesa, contraddittorio e buon andamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato il rigetto dell’appello già pronunciato dalla CTR. Ha osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conteneva, secondo l’accertamento di merito non adeguatamente censurato, l’indicazione delle cartelle presupposte, del carico iscritto a ruolo, del debito scaduto e delle modalità di estinzione, oltre all’avvertimento sull’eventuale iscrizione ipotecaria. Ha quindi escluso che vi fosse un vizio di motivazione o un illegittimo eccesso di garanzia, rilevando anche che l’importo non superava il limite quantitativo dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. Quanto alla riunione, la Corte ha ribadito che il relativo provvedimento è discrezionale, ordinatorio e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
comma 2-bis; limite quantitativo ex art. 77
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve precedere l’iscrizione e l’atto, nel caso concreto, non superava il limite quantitativo previsto dalla norma; la CTR ha ritenuto sufficiente l’indicazione essenziale del debito e del titolo.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un avviso di intimazione prima di procedere; la censura non è stata accolta.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
la riunione dei ricorsi è rimessa alla valutazione del giudice e non integra un vizio sindacabile in sede di legittimità.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo per lamentare violazione delle regole dell’appello, ma la censura è stata giudicata inammissibile.
invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o di stile, ma la Corte ha escluso il vizio.
richiamato come base dei motivi, ma la Corte ha rilevato la non specificità e l’assenza di un effettivo errore denunciabile.
richiamato in relazione ai requisiti di specificità del ricorso; la Corte ha rilevato la genericità delle censure.
richiamato dalla Corte per osservare che il vizio di omesso esame sarebbe comunque precluso dalla doppia conforme di merito.
invocato per il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo; la censura è stata respinta.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto amministrativo; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
richiamato dal ricorrente in tema di invalidità del provvedimento; la Corte non ha ravvisato vizi.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per sostenere l’obbligo di indicazione di elementi del ruolo; la censura è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 101 Cost.
richiamato per il principio del contraddittorio; non ha portato all’accoglimento del ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
richiamato per il buon andamento; non è stato ritenuto violato.
art. 98 Cost.
richiamato dal ricorrente; non rilevante ai fini dell’accoglimento.
richiamato in tema di onere della prova, ma non è emersa una violazione idonea a sovvertire la decisione.
richiamato in relazione al dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, senza incidenza decisiva.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è validamente motivata quando contenga l’indicazione delle cartelle presupposte, del debito iscritto a ruolo, del debito scaduto e dell’avvertimento che, in difetto di pagamento, seguirà l’iscrizione ipotecaria; non è necessario un livello motivazionale paragonabile a quello dell’atto impositivo.
- Quando la sentenza di merito accerta in fatto la sufficienza del contenuto dell’atto e l’insussistenza di un superamento dei limiti di legge, il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con tale accertamento, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La doglianza sulla mancata riunione di procedimenti connessi non è, di regola, sindacabile in cassazione, perché la riunione e la separazione delle cause dipendono da valutazioni di mera opportunità e hanno natura ordinatoria e discrezionale.
- In sede di legittimità non è sufficiente evocare in modo cumulativo molte norme e molti vizi: il ricorso deve individuare con precisione la censura, il fatto decisivo dedotto e il modo in cui la decisione impugnata sarebbe erronea o omissiva.
- La censura relativa a vizi di atti presupposti o diversi dall’atto effettivamente impugnato è inammissibile se il giudizio ha ad oggetto un atto distinto e successivo, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispetto alle cartelle sottostanti.
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