Cassazione Civile, Ordinanza n. 21585/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione, in relazione a una compravendita immobiliare, ha rideterminato in aumento il valore degli immobili acquistati e ha richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulla base di valori OMI e del confronto con altri immobili similari. La società acquirente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che esso fosse carente di motivazione, che fosse illegittimamente motivato per relationem senza allegazione degli atti richiamati, che non indicassero correttamente le caratteristiche degli immobili comparati, che la sentenza di appello avesse omesso di pronunciarsi su una specifica doglianza, che la motivazione della CTR fosse solo apparente e che la rettifica fosse fondata su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di una autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, affermando che la ratio concernente il difetto di delega del sottoscrittore dell'atto impositivo era autonoma e non connessa alle questioni riproposte in cassazione. Nel merito, però, ha respinto tutti i motivi: ha giudicato sufficiente la motivazione dell'avviso perché contenente il criterio astratto di stima e gli elementi comparativi essenziali; ha escluso la nullità per motivazione per relationem e per mancata allegazione; ha ritenuto che la CTR avesse raggiunto il minimo costituzionale della motivazione, sicché non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente; ha infine escluso che l'atto fosse fondato su mere presunzioni semplici, osservando che l'Ufficio aveva indicato immobili comparabili con i relativi dati e che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e ai conseguenti oneri processuali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È evocato per i vizi di omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte precisa che nel giudizio di legittimità rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La Corte lo collega all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ritenendo sufficiente la indicazione del criterio astratto e degli elementi essenziali della rettifica.
È richiamato insieme alla disciplina motivazionale dell'atto amministrativo; la Corte lo ritiene rispettato dall'avviso impugnato.
art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986
La Corte afferma che la determinazione del valore venale può essere fondata su una combinazione di stima comparativa e valori OMI, purché l'avviso indichi gli elementi valutativi essenziali.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
È richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ne esclude la violazione perché l'atto era adeguatamente motivato.
La Corte esclude l'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR abbia disatteso, espressamente o implicitamente, le questioni sollevate.
art. 36 d.P.R. 546/1992
È richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia comunque espresso le ragioni decisive della decisione.
art. 111 Cost.
È evocato in relazione al requisito della motivazione; la Corte ritiene rispettato il minimo costituzionale.
La Corte esclude che l'avviso si fondasse su mere presunzioni semplici, rilevando invece l'esistenza di elementi comparativi specifici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rettifica del valore in sede di imposta di registro, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando enunci il criterio astratto di stima adottato e indichi gli elementi essenziali che consentano al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
- L'Ufficio non è tenuto a esporre nell'avviso tutti gli elementi di fatto già nella fase amministrativa, essendo sufficiente che il contribuente sia posto nelle condizioni di contestare e, se del caso, controprovare il maggior valore accertato.
- La valutazione del valore venale può fondarsi su una combinazione di valori OMI e di dati relativi a immobili comparabili, purché tali elementi siano concretamente indicati nell'atto e non si risolva tutto in un generico richiamo a parametri astratti.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: quando si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, il vizio è eventualmente di motivazione, non di violazione di legge.
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è apparente solo quando non consenta di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente il fatto che la sentenza non esamini analiticamente ogni singolo argomento difensivo, se le ragioni decisive sono comunque individuabili.
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