Cassazione Civile, Ordinanza n. 01070/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a un fabbricato di proprietà della società ricorrente. La contribuente chiedeva l'applicazione della riduzione del 50% prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sostenendo che l'immobile fosse inutilizzabile per la presenza di lavori edilizi e che tale situazione fosse già nota al Comune, poiché nel 2007 era stata presentata domanda di permesso di costruire per ampliamento del capannone e realizzazione di ulteriori strutture. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 504/1992, dell'art. 18 l. 241/1990, dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.l. 70/2011 e dell'art. 6, comma 4, l. 212/2000, assumendo che la dichiarazione/perizia non fosse necessaria perché il Comune era già a conoscenza dell'inagibilità/inutilizzabilità; 2) violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 per il mancato sgravio delle sanzioni, sostenendo la propria buona fede e l'esistenza di un errore sul fatto o di un'incertezza interpretativa sulla norma fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse in modo specifico una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prova, da parte della contribuente, dello stato di inagibilità nel senso di degrado sopravvenuto, fatiscenza o pericolosità dell'immobile non superabile con manutenzione. Ha inoltre osservato che tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo ipotetico e alternativo, senza indicare quale errore fosse stato concretamente commesso e senza sviluppare una compiuta critica giuridica alla decisione impugnata. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Per ottenere la riduzione occorre la dichiarazione del contribuente con idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva; la sola conoscenza del Comune di lavori edilizi non basta se manca la prova del requisito sostanziale dell'inagibilità.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La disciplina IMU è ritenuta sostanzialmente coincidente con quella dell'ICI quanto ai presupposti della riduzione per inagibilità.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della non necessità di ulteriori adempimenti documentali quando i fatti sarebbero già conoscibili dall'amministrazione.
al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore
Il principio opera solo se il fatto è documentalmente noto all'ente; nel caso concreto non ha superato la diversa ratio della mancata prova dell'inagibilità in senso tecnico.
principio di collaborazione e buona fede
È richiamato come criterio nei rapporti tra fisco e contribuente, ma non elimina l'onere di allegare/provare i presupposti del beneficio quando contestati.
Invocato per l'esclusione delle sanzioni in caso di errore sul fatto o incertezza normativa, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e formulazione alternativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazione IMU/ICI per fabbricati inagibili o inabitabili, la riduzione del 50% presuppone non solo la non utilizzazione del bene, ma anche una condizione oggettiva di inagibilità/inabitabilità in senso tecnico, normalmente connotata da degrado, fatiscenza o pericolosità non superabile con mere manutenzioni.
- Il contribuente che invochi l'agevolazione deve rispettare gli adempimenti dichiarativi previsti dalla legge o, comunque, fornire prova specifica dei presupposti del beneficio; la sola esistenza di lavori edilizi o la mera inutilizzabilità temporanea dell'immobile non equivalgono automaticamente a inagibilità.
- La conoscenza da parte del Comune di circostanze fattuali connesse all'immobile non esonera il contribuente dalla prova del beneficio se il motivo di ricorso non contesta specificamente la ratio decidendi fondata sulla mancata dimostrazione del requisito sostanziale.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la critica deve essere puntuale, specifica e pertinente.
- Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito con cui il giudice di appello accerti in fatto l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La deduzione dell'esimente sanzionatoria per errore sul fatto o incertezza normativa deve essere articolata in modo chiaro e univoco: non è sufficiente una prospettazione alternativa e ipotetica che demandi al giudice la scelta tra più possibili cause giustificative.
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