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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29087/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia concerne il diniego di rimborso di un credito Irpeg esposto in dichiarazione per un’annualità remota, originariamente maturato da una cassa rurale artigiana poi confluita in altra società e, infine, trasferito nell’ambito di una operazione di cessione d’azienda bancaria a un istituto di credito poi incorporato nell’attuale resistente. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione delle norme sul processo tributario sostenendo che esistesse un espresso provvedimento di diniego del 21/12/1996, non impugnato nei termini, che avrebbe reso inammissibile il ricorso introduttivo; con il secondo lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova sia nel ritenere inapplicabili gli oneri formali previsti per la cessione di crediti verso lo Stato, sia nel ritenere provato il credito rimborsabile sulla base della dichiarazione e degli atti prodotti, senza che la contribuente avesse depositato la documentazione attestante le ritenute subite. La resistente contrastava il ricorso con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, il provvedimento del 21/12/1996 non era qualificabile come atto impugnabile di diniego di rimborso, ma come rifiuto di una diversa modalità di estinzione del credito mediante titoli di Stato. Inoltre, la Corte ha rilevato che sul punto si era formato giudicato esterno, già affermato in altra decisione relativa al medesimo provvedimento. Il secondo motivo è stato respinto: la censura sull’art. 2697 c.c. era inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e, comunque, infondata perché la CTR aveva correttamente qualificato l’operazione come cessione d’azienda, sottraendola agli oneri formali previsti per la cessione di singoli crediti verso lo Stato, e aveva correttamente ritenuto provato il credito mediante la dichiarazione, la documentazione in atti e la verificabilità dei dati presso l’anagrafe tributaria. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il rifiuto di una modalità alternativa di estinzione del credito non equivale, di per sé, a diniego impugnabile di rimborso; occorre un vero rifiuto della restituzione del tributo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di impugnazione è rilevante solo in presenza di un atto effettivamente impugnabile, che nel caso concreto la Corte ha escluso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente il materiale probatorio o ritenga provato un fatto sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 2559 c.c.

    È richiamato per la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda e per il trasferimento della titolarità del credito d’imposta insieme all’azienda ceduta.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Gli oneri formali previsti per la cessione di crediti verso lo Stato non si applicano alla cessione d’azienda qualificata come tale.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta Ufficiale è stata valorizzata ai fini dell’opponibilità della cessione.

  • art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

    La pubblicazione in Gazzetta dell’operazione rileva per gli effetti di opponibilità del trasferimento.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    È richiamato come norma successivamente trasfusa da quella del d.lgs. 481/1992 sulla pubblicità delle operazioni bancarie.

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel regime originario la certificazione della ritenuta alla fonte aveva natura particolarmente rigorosa; la Corte richiama l’evoluzione successiva verso una prova non esclusivamente formale.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il rimborso delle imposte indebitamente trattenute alla fonte richiede la prova della ritenuta subita, non della materiale incassazione da parte dell’erario.

  • art. 5, commi 1 e 1-bis, d.l. 23 maggio 1994, n. 307, convertito dalla l. 22 luglio 1994, n. 457

    La richiesta respinta riguardava l’opzione per l’assegnazione di titoli di Stato quale modalità alternativa di estinzione del credito, non un’istanza di rimborso in senso proprio.

  • art. 1 del D.M. 26 agosto 1994

    È richiamato nel quadro della reiterazione dell’istanza di rimborso nelle dichiarazioni annuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la parte soccombente che è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che respinga una modalità alternativa di soddisfazione del credito non è automaticamente qualificabile come diniego di rimborso impugnabile; per l’impugnabilità ex art. 19 d.lgs. 546/1992 occorre verificare il contenuto sostanziale dell’atto e l’effettivo oggetto della richiesta.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell’onere probatorio; se la censura investe la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, il vizio è di motivazione nei limiti consentiti, non di riparto dell’onere della prova.
  • Nella cessione d’azienda bancaria, la titolarità dei crediti d’imposta può trasferirsi con l’azienda e non è soggetta, per ciò solo, agli adempimenti previsti per la cessione dei singoli crediti verso lo Stato.
  • Ai fini del rimborso di imposte trattenute alla fonte, il contribuente che chieda la restituzione deve provare di avere subito la ritenuta; non è tenuto a dimostrare il successivo effettivo incasso dell’imposta da parte dell’erario.
  • La certificazione del sostituto d’imposta costituisce prova tipica della ritenuta, ma non necessariamente l’unica prova ammissibile: la ritenuta può essere dimostrata anche con elementi documentali equipollenti o con dati disponibili all’Amministrazione, ferma la possibilità per l’ufficio di contestare specificamente tali elementi.
  • Quando il credito o il suo ammontare risultano dalla dichiarazione e dagli atti prodotti, l’amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche o dilatorie, ma deve formulare contestazioni puntuali e specifiche.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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