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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09502/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore, già direttore generale di una società calcistica professionistica poi dichiarata fallita, aveva insinuato al passivo un credito retributivo per mensilità non corrisposte da maggio a ottobre 2019, in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre a un compenso variabile legato alla promozione in Serie A. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo il rapporto di lavoro sopravvenuto inefficace per effetto dell’Accordo Collettivo FIGC-LNPB-A.DI.SE. a seguito della mancata ammissione della società al campionato 2019/2020, e aveva comunque escluso il credito per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, individuata nel 12 luglio 2019. Il ricorrente ha proposto sette motivi: (1) violazione della Direttiva 2008/94/CE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo, dell’art. 72 l. fall. e degli artt. 1453 ss. c.c., sostenendo che il fallimento avesse risolto il contratto e che il credito dovesse essere ammesso; (3) violazione dell’Accordo Collettivo e del principio di favor praestatoris; (4) violazione della gerarchia delle fonti per mancata applicazione dell’art. 72 l. fall.; (5) violazione del principio di uguaglianza, per trattamento differenziato rispetto ad altri due creditori ammessi al passivo; (6) violazione degli artt. 2751-bis n. 1, 2697 c.c., 99 l. fall. e 116 c.p.c., lamentando che buste paga e Certificazione Unica avrebbero provato il credito fino a ottobre 2019; (7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha escluso la pertinenza della Direttiva 2008/94/CE perché il lavoratore non vantava un credito ammesso o azionabile nei confronti del datore insolvente; ha affermato che non vi era risoluzione del contratto ma sopravvenuta inefficacia ex art. 3, punto 4, dell’Accordo Collettivo per la mancata ammissione al campionato, con cessazione del rapporto anteriore al fallimento; ha negato l’applicabilità dell’art. 72 l. fall. perché norma riferita ai rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, mentre qui il rapporto era già cessato; ha ritenuto inammissibile/fuori fuoco la denuncia di principi generali non accompagnata da specifiche norme violate; ha escluso che la prova documentale potesse superare l’eccezione di inadempimento e la responsabilità del lavoratore per la mancata iscrizione al campionato; e ha confermato la condanna alle spese perché non ricorreva reciproca soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo che aveva escluso dal passivo il credito del lavoratore, ritenendo il rapporto di lavoro sportivo cessato/sopravvenuto inefficace prima del fallimento per effetto dell’Accordo Collettivo e della mancata ammissione della società al campionato. Ha altresì confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    norma processuale che regola l’opposizione allo stato passivo, richiamata quale base dell’iniziativa del lavoratore e del giudizio di merito.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    richiamato dal ricorrente per rivendicare il privilegio del credito retributivo insinuato al passivo.

  • art. 3, punto 4, Accordo Collettivo F.I.G.C. - L.N.P.B. - A.DI.SE.

    "indipendentemente dall’approvazione, il Contrato non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata ammissione o partecipazione della Società al Campionato di competenza"

    la Corte lo interpreta nel senso che la mancata ammissione della società al campionato determina la sopravvenuta inefficacia del contratto di lavoro sportivo.

  • art. 4 legge n. 91/1981

    richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina dei rapporti di lavoro sportivo e della contrattazione collettiva di settore.

  • Direttiva 2008/94/CE

    ritenuta non pertinente perché presuppone crediti retributivi vantati contro il datore di lavoro insolvente, qui invece esclusi dallo stato passivo e comunque non spettanti per cessazione del rapporto.

  • art. 72 l. fall.

    considerato non applicabile perché disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento; nel caso concreto il rapporto era già cessato prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1453 c.c. e ss.

    richiamati dal ricorrente, ma ritenuti inconferenti perché la vicenda non è stata qualificata come risoluzione contrattuale.

  • art. 189 d.lgs. 14/2019

    richiamato solo in via analogica dal ricorrente; la Corte precisa che non era applicabile ratione temporis.

  • art. 389 d.lgs. 14/2019

    menzionato per chiarire l’entrata in vigore del Codice della crisi e la non applicabilità temporale dell’art. 189.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è escluso perché non vi era una questione interpretativa pertinente del diritto UE.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della legge sull’accordo collettivo, ma la doglianza è ritenuta generica e inconferente.

  • art. 35 Cost.

    invocato per il favor praestatoris, ma la Corte ritiene inammissibile la denuncia di principi generali non agganciata a specifiche norme violate.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    norma sul privilegio del credito retributivo, menzionata nella domanda di insinuazione e nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte osserva che il credito è stato escluso non per difetto probatorio bensì per inefficacia/cessazione del rapporto e per l’eccezione di inadempimento.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove documentali, ma la Corte ritiene la doglianza non decisiva rispetto alla ragione del rigetto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite, confermate secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte esclude la ricorrenza di reciproca soccombenza e quindi di un presupposto per la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro sportivo regolati da contratto collettivo, la clausola che subordina l’efficacia del contratto all’ammissione della società al campionato può determinare la sopravvenuta inefficacia del rapporto, con conseguente esclusione dei crediti retributivi maturati oltre la data dell’evento estintivo.
  • L’art. 72 l. fall. si applica ai soli rapporti giuridici pendenti e reciprocamente ineseguiti alla data della dichiarazione di fallimento; se il rapporto è già cessato in precedenza, la norma non è invocabile per fondare l’ammissione al passivo.
  • La tutela prevista dalla direttiva 2008/94/CE presuppone l’esistenza di crediti retributivi effettivamente spettanti al lavoratore nei confronti del datore insolvente; se il credito è escluso perché il rapporto non era più efficace o perché opera un’eccezione di inadempimento, la direttiva non è pertinente.
  • La deduzione di violazioni di principi generali, anche eurounitari, non può sostituire l’indicazione specifica delle norme di diritto asseritamente violate ai fini del ricorso per cassazione.
  • La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è irrilevante quando la decisione di merito non si fonda su un difetto di prova del credito, ma sulla sua non spettanza per ragioni sostanziali.
  • La compensazione delle spese non è giustificata dalla mera soccombenza su singole eccezioni o questioni preliminari: occorre una vera reciproca soccombenza, o comunque i presupposti di legge per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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