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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31548/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rideterminando l'imponibile ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 sulla base dell'inattendibilità della contabilità relativa all'attività di noleggio di imbarcazioni svolta dal medesimo. I giudici di merito avevano confermato l'atto impositivo, ritenendo gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a fondamento dell'accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 66 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errato disconoscimento di costi deducibili. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito nella l. n. 225/2016, producendo la documentazione attestante la quantificazione degli importi da parte dell'agente della riscossione e rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Richiamando la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la giurisprudenza sulla rinuncia implicita/sopravvenuta estinzione del giudizio, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese processuali, ritenendo che il contenuto della definizione agevolata assorba il costo del processo pendente, e ha negato il raddoppio del contributo unificato perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con comunicazione degli importi dovuti e successivo pagamento, viene meno l'interesse alla decisione del giudizio di cassazione.
  • La sopravvenuta definizione agevolata può essere trattata come rinuncia al ricorso o, comunque, come causa di inammissibilità per carenza di interesse, con conseguente arresto del giudizio.
  • La mancata comunicazione formale della rinuncia alla controparte non esclude che l'adesione alla definizione agevolata produca effetti processuali rilevanti ai fini dell'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In caso di rinuncia o carenza di interesse sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità imputabili originariamente alla parte.
  • La definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, sicché non va normalmente disposta la liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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