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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13800/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione d'appello che aveva rigettato i reclami e, quindi, mantenuto ferme le dichiarazioni di fallimento delle società. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Due società hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato i rispettivi reclami contro le dichiarazioni di fallimento emesse dal Tribunale di Livorno. Per la prima società, il procedimento nasceva dal rigetto dell’omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni: la Corte d'appello aveva ritenuto non fattibile il piano perché l’attivo dipendeva in larga parte da beni e crediti provenienti da una transazione con la cooperativa edilizia, transazione che risultava esposta a rilevanti rischi giuridici ed economici per l’insolvenza della cooperativa, per l’esistenza di ipoteche, per la svalutazione degli immobili, per l’aggravamento della prededuzione e per il fallimento di un terzo garante. Per la seconda società, la Corte d'appello aveva ritenuto autonomamente sussistente l’insolvenza, a prescindere dalla vicenda della transazione, valorizzando il debito bancario, la mancanza di capacità solutoria e la prolungata inattività. I ricorrenti hanno censurato: 1) vizi di motivazione sulla valutazione di non soddisfacibilità dei creditori e sulla revisione delle stime; 2) violazione delle norme sul concordato preventivo per avere la Corte escluso la fattibilità giuridica del piano sulla base di ipotesi sulle future scelte del curatore della cooperativa; 3) per la cooperativa, la dedotta errata ricostruzione del rapporto di dipendenza tra il suo fallimento e il mancato omologazione del concordato della prima società; 4) la mancata statuizione sull’istanza di sospensione del procedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché diretti a sollecitare un riesame di merito della fattibilità, mentre il giudice di legittimità può solo controllare la motivazione nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e la Corte territoriale aveva correttamente verificato il nucleo minimo di realizzabilità del concordato; il terzo perché la sentenza impugnata aveva comunque evidenziato una autonoma insolvenza della cooperativa; il quarto perché non risultava adeguatamente specificato e, comunque, l’istanza di sospensione non era decisiva rispetto al giudizio di reclamo sui presupposti del concordato e del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 161 l.f.

    Richiamato solo come dato normativo della procedura di concordato con riserva e della precedente inammissibilità della domanda; non viene enunciato un principio autonomo sulla norma.

  • art. 173 l.f.

    Richiamato nel contesto dell'istanza del pubblico ministero per la revoca dell'ammissione al concordato e per il fallimento; la Corte non svolge un'interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 180 l.f.

    La Corte ribadisce che il giudizio di omologabilità implica un controllo sulla fattibilità del concordato, nei limiti della verifica della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

  • art. 19 l.f.

    Richiamato in relazione all'istanza di sospensione del procedimento; la Corte osserva che la misura presuppone gravi motivi e ha funzione cautelare rispetto alla liquidazione, ma non è decisiva nel reclamo sulla sussistenza dei presupposti del concordato e del fallimento.

  • art. 94 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per la condanna alle spese anche in ragione dei gravi motivi dell'agire in giudizio infondato.

  • art. 118 co.2 l.f.

    Richiamato per spiegare la cancellazione dal registro delle imprese delle società avviate alla liquidazione fallimentare e le conseguenze sulle spese di lite.

  • art. 360 co.1 n.5 c.p.c.

    La Corte riafferma che il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è oggi ristretto e non consente un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il debitore deve provare la certa fattibilità del concordato, cioè la sicurezza del realizzo del piano.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo o di impugnazione contro il rigetto dell’omologazione del concordato, il controllo del giudice si estende alla fattibilità del piano e alla sua concreta realizzabilità, ma non consente di sostituire una diversa valutazione di merito se la motivazione del giudice di merito è logicamente sufficiente.
  • La fattibilità del concordato va intesa come verifica di un nucleo minimo di realizzabilità e della non manifesta inettitudine del piano a conseguire gli obiettivi proposti; è legittimo negarne l’omologazione quando l’attivo prospettato dipenda da presupposti incerti o da fattori giuridicamente instabili.
  • La certezza del realizzo dell’attivo concordatario, specie quando esso dipenda da transazioni, beni di terzi, crediti ceduti o garanzie di soggetti a rischio di insolvenza, costituisce un elemento centrale della fattibilità e può essere esclusa in presenza di rilevanti incertezze economiche e giuridiche.
  • Nel concordato preventivo è il debitore a dover dimostrare la concreta praticabilità del piano; l’emergere di ipoteche, svalutazioni, aggravamento della prededuzione, insolvenza di terzi coinvolti o possibile caducazione degli atti negoziali posti a base del piano può giustificare il giudizio di non omologabilità.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale in una richiesta di riesame del fatto e delle stime compiute dal giudice di merito, specie dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La sospensione del procedimento di reclamo o di impugnazione va specificamente dedotta e deve presentare una reale connessione con l’oggetto del giudizio; se la misura cautelare non incide sui presupposti sostanziali dell’omologazione o del fallimento, la sua mancata pronuncia non comporta di per sé cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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